Cassazione Civile, Ordinanza n. 09910/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce dal prelievo, operato dalla Cassa su trattamenti pensionistici già liquidati, a titolo di contributo di solidarietà per il periodo 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2015. In primo grado il giudice aveva accolto la domanda dell'erede del pensionato, dichiarando illegittima la trattenuta e condannando la Cassa alla restituzione delle somme indebitamente trattenute; la Corte d'appello aveva confermato. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione di varie disposizioni di legge e del regolamento interno, sostenendo che l'autonomia normativa degli enti previdenziali privatizzati consentisse di introdurre un contributo di solidarietà per garantire l'equilibrio di bilancio di lungo periodo, nel rispetto di ragionevolezza, proporzionalità e affidamento, e che la disciplina legislativa richiamata legittimasse tali interventi. Con il secondo ha dedotto la violazione della norma di interpretazione autentica del 2013, assumendo che essa avesse confermato la legittimità degli atti e delle delibere degli enti previdenziali privatizzati, approvati dai Ministeri vigilanti, diretti ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine. La parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha ribadito che l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati incontra un limite nel contenuto tipizzato dei provvedimenti che possono adottare: essi possono variare aliquote contributive, coefficienti di rendimento o altri criteri di determinazione del trattamento pensionistico, ma non imporre un contributo di solidarietà su pensioni già quantificate e in godimento. Tale trattenuta non rientra nel numerus clausus degli interventi consentiti, viola il principio del pro rata e incide sull'affidamento del pensionato nella stabilità della pensione maturata. La Corte ha inoltre escluso che le norme invocate dalla Cassa, incluse quelle di salvaguardia degli atti anteriori e la disciplina sulla sostenibilità di lungo periodo, consentano di sanare un prelievo carente di base legale. Ha richiamato la natura di prestazione patrimoniale imposta del contributo di solidarietà e la riserva di legge dell'art. 23 Cost., affermando che l'imposizione di un simile prelievo spetta al legislatore e non all'autonomia regolamentare dell'ente. Il ricorso è quindi stato respinto, con condanna della Cassa alla rifusione delle spese e con dichiarazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma di legittimità invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 2 d.lgs. n. 509 del 1994
richiamato come base dell'autonomia degli enti previdenziali privatizzati, ma ritenuto non idoneo a fondare l'imposizione di un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate.
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa
disposizione regolamentare posta a fondamento del prelievo, ritenuta però incompatibile con i limiti legali e costituzionali.
art. 3, comma 12, L. n. 335 del 1995
consente variazione di aliquote contributive, coefficienti di rendimento e altri criteri di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del pro rata, ma non l'imposizione di un contributo di solidarietà su trattamenti già attribuiti.
art. 1, comma 763, L. n. 296 del 2006
prevede la salvezza degli atti e provvedimenti adottati dalle casse, ma non costituisce sanatoria indiscriminata di atti contrari a legge, né legittima la riduzione contra legem di prestazioni già erogate.
art. 1, comma 488, L. n. 147 del 2013
non estende la legittimazione agli atti istitutivi del contributo di solidarietà, perché la norma si riferisce a misure finalizzate all'equilibrio finanziario di lungo termine e non a prelievi straordinari e temporalmente limitati.
art. 24, comma 24, d.l. n. 201 del 2011, conv. in L. n. 214 del 2011
richiamato dalla ricorrente come conferma della legittimità del contributo; la Corte non gli attribuisce portata idonea a fondare il prelievo in assenza di specifica base legale.
artt. 3 e 38 Cost.
evocati dalla ricorrente a sostegno della ragionevolezza e della tutela previdenziale; la Corte ritiene però che l'autonomia dell'ente non possa prevalere sulla riserva di legge e sulla tutela della pensione già maturata.
art. 23 Cost.
norma decisiva: il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, che richiede un inequivocabile fondamento legislativo, non surrogabile dall'autonomia dell'ente.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati possono esercitare l'autonomia regolamentare solo entro un perimetro tipizzato di interventi: variazione delle aliquote contributive, dei coefficienti di rendimento o degli altri criteri di calcolo del trattamento, con rispetto del principio del pro rata; non possono introdurre, con atto regolamentare o delibera interna, un prelievo di solidarietà su pensioni già liquidate.
- La clausola di salvezza degli atti delle casse professionali non sana automaticamente provvedimenti contrari a legge: essa preserva l'efficacia degli atti legittimamente adottati, ma non legittima ex post la riduzione di prestazioni pensionistiche già maturate e in godimento.
- Il contributo di solidarietà che incide su una pensione già riconosciuta integra una prestazione patrimoniale imposta e, come tale, richiede una base legale espressa ai sensi dell'art. 23 Cost.; l'assenza di un divieto normativo non basta a renderlo legittimo.
- L'esigenza di equilibrio finanziario di lungo periodo delle gestioni previdenziali non consente, di per sé, di sacrificare l'integrità delle pensioni già maturate e liquidate.
- Il rispetto del legittimo affidamento del pensionato nella consistenza del trattamento derivante dai contributi versati costituisce limite sostanziale agli interventi peggiorativi unilaterali non sorretti da legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 13 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09819/2023 del 13/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09821/2023 del 13/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09825/2023 del 13/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09827/2023 del 13/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09829/2023 del 13/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09830/2023 del 13/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →