Sentenza n. 4144/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'accertamento e la declaratoria del diritto alla riliquidazione della propria indennità di buonuscita con riconoscimento dei sei scatti ex art 6-bis del Decreto Legge 21 settembre 1987, n.387;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omessa inclusione dei sei scatti stipendiali nel calcolo dell'indennità di buonuscita e del trattamento di fine servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (ex appartenenti forze di polizia)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita con il riconoscimento dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987 e modificato dall'art. 21 della l. n. 232/1990. Essi erano stati collocati a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio. L'INPS, nei prospetti di liquidazione, non aveva riconosciuto il beneficio, nonostante le diffide dei ricorrenti. La questione centrale riguardava l'applicabilità del beneficio agli appartenenti alla Polizia Penitenziaria e alla Polizia di Stato cessati a domanda, nonché il rapporto tra l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che disciplina i sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile. I ricorrenti hanno inoltre chiesto gli interessi sulle somme dovute.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti al beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini della riliquidazione del TFS, condannando l'INPS al pagamento delle somme dovute, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data di corresponsione del TFS. Il Collegio ha seguito il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui la nozione di forze di polizia contenuta nell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 deve essere intesa in senso ampio e comprende anche la Polizia Penitenziaria, oltre alle altre forze indicate dall'art. 16 della l. n. 121/1981. Il beneficio spetta anche a chi sia collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda i sei aumenti periodici ai fini della sola base pensionabile e non modifica il regime del calcolo dell'indennità di buonuscita disciplinato dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987; pertanto, per il TFS, non è richiesto il previo pagamento della contribuzione previdenziale previsto per la cessazione a domanda dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997. Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, non è stato ritenuto decadenziale: esso incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, non sulla spettanza del beneficio. La prescrizione decorre dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, fatti salvi gli effetti delle diffide. È stata invece negata la rivalutazione monetaria, in quanto il cumulo con gli interessi è vietato dall'art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991. La controversia è stata correttamente instaurata nei confronti dell'INPS, quale ente obbligato alla quantificazione e all'erogazione dell'indennità di buonuscita. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell'INPS e liquidate in complessivi euro 3.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387
al personale della Polizia di Stato ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento; le disposizioni ... si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile
Il beneficio dei sei scatti si applica, ai fini del calcolo del TFS, anche al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
art. 21 l. 7 agosto 1990, n. 232
Ha introdotto o modificato la disciplina dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, estendendo il beneficio al personale che chieda il collocamento in quiescenza in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi.
art. 16 l. 1 aprile 1981, n. 121
È utilizzato per definire in senso ampio la nozione di forze di polizia, comprendente anche la Polizia Penitenziaria.
art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165
sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile
Disciplina i sei aumenti periodici ai fini della sola base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412
Vieta il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi sulle somme dovute, sicché il TAR ha riconosciuto soltanto gli interessi legali.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, agli appartenenti a tutte le forze di polizia individuate in senso ampio dall'art. 16 della l. n. 121/1981, compresa la Polizia Penitenziaria.
- L'appartenente a una forza di polizia che cessi dal servizio a domanda ha diritto ai sei scatti ai fini del TFS quando abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina i sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e non incide sul distinto regime dell'indennità di buonuscita previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987; per il TFS non è quindi richiesto il previo pagamento della contribuzione previsto per la cessazione a domanda ai fini pensionistici.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale in assenza di un'espressa previsione normativa; il suo rispetto incide sulla decorrenza del collocamento a riposo e non determina la perdita del beneficio.
- La prescrizione del diritto alla riliquidazione del TFS con inclusione dei sei scatti decorre dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, salvi gli effetti interruttivi delle diffide.
- La rivalutazione monetaria non è cumulabile con gli interessi sulle somme dovute per la riliquidazione del TFS, in applicazione dell'art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991.
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