Sentenza del 20/05/2016 n. 10491 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la cartella notificata il 10 agosto 2006, deducendo la prescrizione triennale del credito ai sensi della L. n. 53 del 1983, art. 5, la decadenza dal potere di riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, vizi formali della cartella e, nel merito, l'avvenuto doppio pagamento della tassa relativa all'anno precedente, con conseguente richiesta di compensazione. In Cassazione ha inoltre contestato la proroga dei termini applicata dai giudici di merito, l'omessa motivazione e l'omessa pronuncia su alcune censure. La Corte ha ritenuto decisivo che l'avviso di accertamento presupposto, notificato il 20 gennaio 2003, non fosse mai stato impugnato.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso. Poiché l'avviso di accertamento non era stato impugnato entro il termine previsto, esso è divenuto definitivo e il termine di prescrizione si è convertito nel termine ordinario decennale previsto per gli atti divenuti definitivi, ai sensi degli artt. 2953 e 2946 c.c. Le contestazioni sulla prescrizione, sulla debenza della tassa e sul doppio pagamento avrebbero dovuto essere proposte entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, non mediante l'impugnazione successiva della cartella. Sono state inoltre ritenute infondate le censure relative alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, poiché la cartella riguardava ruoli anteriori al 1 giugno 2008, e alla mancata sottoscrizione della cartella, non necessaria secondo la disciplina applicabile. Non sono state liquidate spese, poiché le parti resistenti non si sono costituite.
Norme richiamate
Legge n. 53 del 1983, art. 5
Prevede il termine triennale di prescrizione per la tassa automobilistica; tale termine non è stato ritenuto applicabile nel caso concreto perché l'avviso di accertamento presupposto era divenuto definitivo per mancata impugnazione.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
Disciplina la cartella di pagamento e i termini relativi alla riscossione. Le contestazioni sulla decadenza e sui vizi della cartella non possono rimettere in discussione un avviso di accertamento ormai definitivo, salvo specifici vizi propri della cartella.
Codice civile, artt. 2953 e 2946
La Corte ha applicato il principio secondo cui, una volta divenuto definitivo l'atto impositivo non impugnato, il termine di prescrizione del credito si converte nel termine ordinario decennale proprio dei diritti risultanti da provvedimenti definitivi.
D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla L. n. 31 del 2008
La sanzione di nullità per la mancata indicazione del responsabile del procedimento nella cartella si applica soltanto alle cartelle relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008; non si applica quindi ai ruoli anteriori.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
La mancata sottoscrizione del funzionario o dell'esattore non determina automaticamente l'invalidità della cartella, purché l'atto sia inequivocabilmente riferibile all'ente competente e sia conforme al modello normativo.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Le censure per violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione sono state ritenute comunque non decisive, perché la definitività dell'avviso di accertamento impediva di rimettere in discussione il credito tramite l'impugnazione della cartella.
Massime di principio
- Quando una cartella deriva da un avviso di accertamento autonomamente impugnabile, le contestazioni sul merito del tributo, sulla prescrizione e sull'eventuale pagamento devono essere proposte contro l'avviso entro il termine di legge, normalmente 60 giorni dalla notifica.
- Se l'avviso di accertamento non viene impugnato tempestivamente, diventa definitivo e il contribuente non può normalmente contestare nuovamente il debito impugnando soltanto la successiva cartella di pagamento.
- La definitività dell'atto impositivo può comportare l'applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione, anziché del termine più breve previsto per la pretesa tributaria originaria.
- I vizi propri della cartella, come omissioni formali, devono essere valutati alla luce della disciplina vigente al momento della consegna del ruolo; alcune sanzioni di nullità introdotte successivamente non si applicano retroattivamente.
- La mancata indicazione del responsabile del procedimento o la mancata sottoscrizione non comportano automaticamente la nullità della cartella, se la legge applicabile non prevede tale sanzione e l'atto resta riconducibile senza ambiguità all'amministrazione competente.
- La mancata impugnazione dell'atto presupposto costituisce un ostacolo decisivo alle successive contestazioni, salvo eccezioni relative alla mancata o inesistente notificazione dell'atto presupposto o a vizi propri dell'atto successivo.
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