Sentenza n. 1107/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - dell'ordinanza del Comune di Riccione n. 6/2021 per la demolizione di opere abusive datata 6.10.2021, ricevuta a mezzo PEC dal procuratore - Società MOPI MANAGEMENT S.r.l. in data 7.10.2021; e di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, e in particolare: - della nota del Comune di Riccione Prot. 39226 del 20.5.2021, recante la comunicazione di avvio del procedimento; - delle relazioni tecniche datate 17.3.2021 e 3.11.2021, ricevute a mezzo PEC in data 15.11.2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimozione di opere abusive, con ordine di ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Comune di Riccione che ordinava la rimozione di opere abusive realizzate presso l'area di proprietà e il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni, nonché gli atti connessi, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento e le relazioni tecniche. Il testo non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, le ricorrenti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, rappresentando che il Comune, con provvedimento del 20 marzo 2023, aveva archiviato l'ordinanza impugnata dopo avere accertato, mediante sopralluogo, il ripristino dello stato dei luoghi autorizzati. La richiesta di declaratoria di improcedibilità e di compensazione delle spese è stata controfirmata dal difensore del Comune per accettazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione delle ricorrenti e dell'archiviazione dell'ordinanza impugnata da parte del Comune a seguito del ripristino dello stato dei luoghi. La decisione è stata adottata in applicazione del principio dispositivo e dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'esito del giudizio e dell'accordo delle parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse
Consente di dichiarare l'improcedibilità quando, per eventi sopravvenuti, viene meno l'interesse alla decisione; nel caso concreto, l'archiviazione dell'ordinanza impugnata dopo il ripristino dello stato dei luoghi ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nel corso del giudizio, l'atto impugnato viene archiviato o comunque perde efficacia e il ricorrente dichiara che non sussiste più un interesse concreto e attuale alla decisione.
- In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo può prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla parte ricorrente quando essa sia coerente con l'eliminazione o il superamento dell'effetto lesivo dell'atto impugnato.
Come è indicizzato
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