Sentenza n. 320/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento - della Nota Dirigenziale della Provincia di Treviso, Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, Ufficio Tutela del Paesaggio, Prot. n. 2021/0064292 del 3.11.2021, con la quale l'Ente Provinciale, “a seguito della trasmissione del “Giudizio di Compatibilità Paesaggistica art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e remissione in pristino per opere realizzate in assenza dell'Autorizzazione Paesaggistica” in Comune di San Biagio di Callalta, di cui al Decreto n. 23/2021, prot. n. 15521/2021 del 19.03.2021, a carico della Ditta Dall'Acqua Lino; considerato che il termine di 180 giorni, concesso ai sensi del comma 3 dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, per il ripristino dello stato dei luoghi è già decorso …, chiede all'Amministrazione Comunale di procedere con la verifica del corretto e completo adempimento a quanto ordinato con il provvedimento citato e alle prescrizioni del parere del Soprintendente prot. n. 3494 del 09.02.2021 che ne forma parte integrante e sostanziale, e di provvedere alla trasmissione del verbale di sopralluogo.… ricorda alla Ditta che il mancato ripristino entro i termini di legge comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 41 del D.P.R. 380/2001 da parte della competente Amministrazione Comunale. Inoltre considerato quanto rilevato dal citato parere del Soprintendente in merito alla modifica dell'assetto morfologico del campo agricolo originariamente interessato dalla rampa oggetto di ripristino, all'eliminazione delle canalette irrigue perpendicolari all'argine e al generale livellamento del fondo agricolo, si chiede all'Amministrazione Comunale la verifica dello stato dei luoghi e la trasmissione di eventuali titoli abilitativi rilasciati ai fini degli interventi di cui trattasi”; - di ogni altro atto conseguente e/o presupposto, anche sconosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti o la legittimità della nota impugnata. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in considerazione della particolarità della controversia.
Atto impugnato: Nota dirigenziale della Provincia di Treviso che chiedeva al Comune di verificare l'adempimento dell'ordine di ripristino paesaggistico, effettuare un sopralluogo e verificare eventuali titoli abilitativi relativi a ulteriori interventi sul fondo agricolo
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la nota dirigenziale provinciale e gli atti presupposti e conseguenti, relativi a un giudizio di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 d.lgs. 42/2004 e alla remissione in pristino per opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica. La nota, rilevato il decorso del termine di 180 giorni assegnato per il ripristino, chiedeva al Comune di verificare il completo adempimento dell'ordine e delle prescrizioni della Soprintendenza, nonché di accertare lo stato dei luoghi e l'eventuale esistenza di titoli abilitativi per modifiche morfologiche del terreno, eliminazione di canalette irrigue e livellamento del fondo. Prima della decisione, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso; la rinuncia è stata sottoscritta per adesione dal difensore del Comune intimato.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio.
art. 84 c.p.a.
Richiamato in relazione alla rinuncia al ricorso.
art. 85 c.p.a.
Richiamato nel contesto della disciplina processuale dell'estinzione.
art. 167 d.lgs. 42/2004
art. 167 del D.Lgs. 42/2004
Richiamato nell'atto impugnato quale disciplina del giudizio di compatibilità paesaggistica e della remissione in pristino; non esaminato dal TAR a seguito dell'estinzione del giudizio.
art. 41 d.P.R. 380/2001
art. 41 del D.P.R. 380/2001
Richiamato nella nota impugnata quale conseguenza del mancato ripristino; non esaminato nel merito dal TAR.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, ove ritualmente dichiarata e accettata nei casi richiesti, comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza decisione sui motivi di illegittimità dell'atto impugnato.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione quando il giudice ravvisi giusti motivi, anche in ragione della particolarità della controversia.
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