Ordinanza n. 4876/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 02670/2018, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2670/2018, della cui esecuzione è stata chiesta l'ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I proprietari di terreni hanno promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 2670/2018, passata in giudicato, con la quale il Consiglio di Stato aveva condannato il Comune di Reggio Calabria alla restituzione di terreni illegittimamente occupati e trasformati a uso pubblico. Nel corso del giudizio erano stati nominati un commissario ad acta e ausiliari tecnici. L'architetto incaricato ha chiesto la liquidazione del compenso per le prestazioni tecniche svolte in collaborazione con il commissario ad acta, documentando l'attività mediante relazione tecnica, tipo di frazionamento, visure e rendiconto delle spese anticipate.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto regolarmente eseguite le prestazioni tecniche dall'ausiliario, sulla base della documentazione depositata. Considerata la particolare complessità degli accertamenti e i criteri normativi applicabili alla determinazione dei compensi degli ausiliari del giudice, ha giudicato congrua la richiesta e ha liquidato all'architetto il compenso di euro 3.832,26, omnicomprensivo di spese e contributi. L'ordinanza non decide nuovamente la domanda di ottemperanza, ma provvede alla liquidazione del compenso per l'attività tecnica svolta nell'ambito dell'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può liquidare il compenso spettante al commissario ad acta o agli ausiliari tecnici incaricati dell'esecuzione del giudicato, sulla base dell'attività effettivamente svolta e della documentazione prodotta.
- La liquidazione del compenso dell'ausiliario del giudice deve tenere conto della complessità degli accertamenti eseguiti, dei criteri normativi vigenti e delle spese e dei contributi adeguatamente rendicontati.
- Quando l'attività tecnica di collaborazione al commissario ad acta risulta documentalmente provata e l'importo richiesto è ritenuto congruo, il giudice può liquidare un compenso omnicomprensivo di spese e contributi.
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