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Sentenza

Sentenza del 15/04/2016 n. 7529 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva impugnato l'avviso di accertamento e liquidazione INVIM con cui l'Agenzia aveva determinato un maggior valore degli immobili pari a Lire 1.488.890.000 e una maggiore imposta di Lire 72.903.000, oltre accessori. Il primo motivo riguardava la motivazione contraddittoria e insufficiente della sentenza regionale, che aveva ritenuto fondata una stima UTE del 1994 per dimostrare la consistenza degli immobili esistente alla data rilevante del 31 ottobre 1991, pur riconoscendo che alcuni fabbricati risultavano certamente esistenti soltanto dal 6 giugno 1993. Il secondo motivo denunciava la violazione del criterio di valutazione automatica, sostenendo che gli immobili disponevano di rendita catastale certa e avevano destinazione agricola.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società limitatamente al primo motivo, ritenendo contraddittoria e insufficiente la motivazione della Commissione Tributaria Regionale. La perizia dell'UTE, essendo una perizia di parte dell'Amministrazione, non prova automaticamente il contenuto dei fatti stimati e può fondare la decisione solo se il giudice spiega perché la ritenga attendibile, soprattutto con riferimento alla consistenza degli immobili alla data impositiva. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Genova, che dovrà riesaminare il merito e decidere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile

    Consente di denunciare in cassazione l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatti decisivi. La Corte ha ritenuto integrato tale vizio perché la CTR aveva utilizzato una stima del 1994 per ricostruire, senza adeguata spiegazione, la situazione immobiliare del 1991.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, codice di procedura civile

    Prevede il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Il motivo è stato assorbito in conseguenza dell'accoglimento del vizio motivazionale.

  • Art. 52, comma 4, D.P.R. n. 131 del 1986

    Disciplina il criterio di valutazione automatica fondato sulla rendita catastale. La Corte non ha esaminato definitivamente la questione, poiché il relativo motivo è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Una stima tecnica redatta da un ufficio dell'Amministrazione finanziaria è, nel processo tributario, una perizia di parte: fa piena prova della provenienza, ma non del contenuto tecnico e valutativo.
  • Il giudice può fondare la decisione su una perizia dell'Amministrazione solo spiegando in modo concreto perché la ritenga attendibile e pertinente.
  • Per determinare un'imposta riferita a una specifica data, la consistenza e il valore degli immobili devono essere provati con riferimento a quella data; non è sufficiente una rilevazione effettuata anni dopo senza dimostrare la continuità della situazione.
  • Se la motivazione della sentenza contiene affermazioni incompatibili tra loro, ad esempio riconoscendo l'incertezza sulla data di realizzazione dei fabbricati ma confermando ugualmente la stima, la decisione può essere cassata per vizio motivazionale.
  • Quando la cassazione rinvia la causa, non decide definitivamente l'imposta: il giudice di rinvio deve riesaminare il merito attenendosi ai principi indicati dalla Corte.

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