Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 96/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto Prefettizio n. -OMISSIS-, con cui è stato disposto il divieto di detenzione di armi e munizioni e la revoca dei titoli di P.S. rilasciati per lo svolgimento dell'attività di guardia particolare giurata nei confronti della ricorrente della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990 (prot. -OMISSIS-) e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Giustizia amministrativa202500738

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio recante divieto di detenzione di armi e munizioni e revoca dei titoli di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di guardia particolare giurata, nonché comunicazione di avvio del procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio e la comunicazione di avvio del procedimento, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di legittimità dedotti. La vicenda trae origine da un episodio verificatosi in una determinata serata, dal quale sarebbe emersa una condizione di alterazione emotiva della ricorrente, ricondotta a circostanze personali e lavorative. La Prefettura ha sostenuto, in un rapporto istruttorio, che il rapporto di lavoro della ricorrente come guardia giurata fosse già cessato alla data del provvedimento, ma il TAR ha rilevato che tale circostanza non risultava comprovata, non essendo stata prodotta la nota datoriale richiamata nel rapporto.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che l'episodio, pur allo stato isolato e motivato da circostanze personali e lavorative, apparisse sintomatico di un temporaneo deficit di autocontrollo. Ha qualificato il divieto di detenzione di armi e la revoca dei titoli di pubblica sicurezza come misure preventive e non sanzionatorie, dirette a neutralizzare il rischio prima che si traduca in un danno effettivo. Nel bilanciamento cautelare, il pregiudizio dedotto dalla ricorrente, essenzialmente economico e lavorativo per l'impossibilità di svolgere le mansioni di guardia particolare giurata, è stato ritenuto recessivo rispetto all'interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità delle persone, compresa quella della ricorrente. Il TAR ha inoltre precisato, per completezza, che non risultava comprovata la dedotta cessazione del rapporto di lavoro, poiché il documento richiamato dalla Prefettura non era stato prodotto. L'ordinanza non definisce il merito della legittimità degli atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha respinto la domanda di sospensione all'esito della delibazione sommaria e del bilanciamento degli interessi.

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento della comunicazione di avvio del procedimento impugnata; il testo non contiene una specifica valutazione sulla sua legittimità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato ai fini dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la protezione dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo vigente indicato dall'ordinanza, ai fini dell'oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni e la revoca dei titoli di pubblica sicurezza possono avere natura preventiva e non sanzionatoria, essendo diretti a neutralizzare un rischio per la sicurezza e l'incolumità prima che si traduca in un danno effettivo.
  • In sede cautelare, il pregiudizio economico e lavorativo derivante dall'impossibilità di svolgere mansioni di guardia particolare giurata non prevale, nel bilanciamento degli interessi, sull'interesse pubblico primario alla sicurezza e all'incolumità delle persone.
  • Un episodio di alterazione emotiva, anche se collegato a circostanze personali e lavorative e valutato allo stato in assenza di ulteriori evidenze, può essere considerato sintomatico di un temporaneo deficit di autocontrollo ai fini della delibazione cautelare di misure preventive in materia di armi e titoli di pubblica sicurezza.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.