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Sentenza

Sentenza n. 461/2026 - Napoli, Sezione 8

PER L'OTTEMPERANZA Al giudicato formatosi sulla sentenza numero 33/2025 emessa in data 9 gennaio 2025, dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro

Giustizia amministrativa202503069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 33/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.500 euro. La ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché la perdurante inerzia ministeriale. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, il pagamento del dovuto, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero il 10 gennaio 2025 e che erano decorsi sia il termine processuale per proporre l'ottemperanza sia il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché l'amministrazione non ha dimostrato l'adempimento, il Collegio ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Qualora sia decorso il termine previsto dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'amministrazione dovrà corrispondere il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, non potendo beneficiare della propria inerzia. È stato nominato sin da subito un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, per provvedere anche all'eventuale stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della somma. L'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la richiesta di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione fonda l'azione di ottemperanza per ottenere dalla pubblica amministrazione l'adempimento dell'obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risultano rispettate le disposizioni sui termini e sul rito camerale applicabili al giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale della carta elettronica del docente, il cui godimento è stato riconosciuto dal giudice ordinario.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare in caso di ulteriore inerzia.
  • Se il termine fissato dal giudicato per fruire di un beneficio pecuniario è divenuto inutilizzabile per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore monetario, con interessi legali fino al soddisfo, poiché l'amministrazione non può trarre vantaggio dal proprio inadempimento.
  • Nell'esecuzione di un giudicato pecuniario nei confronti di una pubblica amministrazione, l'assenza di uno specifico stanziamento, l'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento all'adempimento; il commissario deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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