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Sentenza

Sentenza n. 5787/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 1486/2024 del Tribunale di Velletri, sez. lavoro, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600901

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione lavoro, n. 1486/2024, relativa all'attivazione della Carta del docente e all'accredito delle somme riconosciute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione lavoro, n. 1486/2024, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione ai fini esecutivi. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, ordinando al Ministero di attivarla con accredito di euro 1.000,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché disponendo la condanna alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero. L'Amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha fornito chiarimenti sull'esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato della sentenza, la rituale notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha inoltre affermato la competenza del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. In presenza dell'allegato inadempimento e dell'assenza di chiarimenti da parte dell'Amministrazione, la pretesa della ricorrente è stata ritenuta fondata anche alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti del diritto già accertato dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondava la competenza del TAR a conoscere dell'ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario avente sede nel relativo ambito territoriale.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine di 120 giorni rilevante per l'esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha ritenuto decorso il termine nel caso concreto.

  • art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Ha modificato la disciplina del termine per l'esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche, richiamata dal giudice insieme all'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta del docente già riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario oggetto di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È il parametro richiamato nel titolo esecutivo per il riconoscimento, sulle somme dovute, del maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere proposto per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando il giudicato sia stato ritualmente notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle pubbliche amministrazioni, purché sussista la competenza territoriale del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione resistente deve fornire chiarimenti e indicazioni sull'eventuale esecuzione del giudicato; in mancanza, l'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore può essere valorizzata secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già accertato con efficacia di giudicato dal giudice della cognizione; il giudice dell'esecuzione deve assicurare la concreta attuazione della statuizione definitiva.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, eventualmente con facoltà di delega, affinché provveda in caso di infruttuosa scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • La mancata esecuzione di un giudicato da parte dell'amministrazione giustifica la condanna dell'amministrazione stessa alle spese del giudizio di ottemperanza secondo il principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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