Cassazione Civile, Ordinanza n. 20424/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva disconosciuto, ai fini IVA per l'anno d'imposta 2007, una nota di variazione emessa dalla società contribuente nei confronti di una società collegata, per imponibile e imposta indicati in sentenza. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di violazione del principio di neutralità IVA, richiamando la direttiva 2006/112/CE e gli artt. 19 e 26 del d.P.R. 633/1972. Secondo la ricorrente, anche ipotizzando l'inesistenza dello sconto, l'Erario non avrebbe subito alcun danno perché l'IVA sarebbe stata comunque incassata tramite il versamento della controparte, sicché la pretesa fiscale avrebbe determinato una duplicazione dell'imposta e un indebito arricchimento dell'Erario. Nel corso del giudizio, tuttavia, la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata di cui al d.l. 193/2016 e di essersi impegnata a rinunciare ai giudizi pendenti.
La decisione
La Corte non esamina il motivo di ricorso nel merito perché rileva che la società ricorrente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. 193/2016 e ha manifestato l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti. In applicazione dell'orientamento richiamato, la dichiarazione di adesione con impegno alla rinuncia integra causa di estinzione del giudizio; pertanto il processo viene dichiarato estinto. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non viene disposta la condanna al doppio contributo unificato per difetto dei presupposti conseguenti alla definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro della censura di omessa pronuncia sollevata dalla ricorrente
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato quale vizio denunciato in cassazione
Direttiva 2006/112/CE, artt. 1 e 203
invocata dalla ricorrente a sostegno del principio di neutralità IVA e del divieto di duplicazione dell'imposta
artt. 19 e 26 d.P.R. n. 633 del 1972
invocati dalla ricorrente a sostegno della disciplina IVA sulle detrazioni e variazioni
art. 6 d.l. n. 193 del 2016
la Corte considera l'adesione alla definizione agevolata e l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti come causa di estinzione del giudizio
art. 391 c.p.c.
richiamato per la declaratoria di estinzione in presenza di rinuncia o di atti equivalenti alla rinuncia
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per la regolazione delle spese del giudizio estinto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in presenza di definizione agevolata
Massime di principio
- L'adesione del ricorrente alla definizione agevolata dei carichi, accompagnata dall'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, è idonea a determinare l'estinzione del processo di cassazione anche se la rinuncia formale non sia stata ancora depositata.
- Quando il ricorrente abbia aderito a una procedura deflattiva che presuppone la rinuncia al contenzioso, la Corte può dichiarare l'estinzione senza esaminare il motivo di ricorso nel merito.
- La declaratoria di estinzione per adesione alla definizione agevolata comporta che le spese seguano la regola indicata dalla disciplina speciale richiamata e impedisce, in quel contesto, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
- La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. resta assorbita quando il giudizio venga dichiarato estinto per intervenuta definizione agevolata del rapporto tributario contenzioso.
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