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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05907/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'assunzione di una docente con una serie di contratti a tempo determinato nel settore scolastico a partire dall'anno scolastico 1996/97 e dalla successiva immissione in ruolo. In primo grado la lavoratrice aveva chiesto: il riconoscimento della natura a tempo indeterminato del rapporto per asserita nullità delle clausole di termine; il risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine; il pagamento degli scatti biennali di anzianità e delle differenze retributive maturate per progressione economica durante il servizio precario. La Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, aveva escluso il diritto alle differenze retributive sul presupposto che la stabilizzazione rendesse priva di rilievo la pretesa e che lo status di docente precario fosse diverso da quello del docente a tempo indeterminato. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato, da un lato, la violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e della direttiva 1999/70/CE per il mancato riconoscimento dell'anzianità ai fini della progressione stipendiale nel periodo di precariato; dall'altro, la violazione del principio di sinteticità degli atti processuali per non avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile l'appello del Ministero, ritenuto eccessivamente lungo e privo di chiarezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha rigettato il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello, in diversa composizione, perché esamini la domanda di riconoscimento delle differenze retributive derivanti dall'anzianità maturata durante il periodo di lavoro a termine, applicando i principi eurounitari e di legittimità richiamati. La Corte ha precisato che la stabilizzazione non estingue né assorbe la pretesa retributiva relativa al servizio preruolo, trattandosi di domanda autonoma rispetto al risarcimento del danno per abuso del termine. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999

    La clausola 4 impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata dal personale scolastico assunto a termine ai fini della medesima progressione stipendiale spettante ai lavoratori a tempo indeterminato; la clausola 5 è richiamata in relazione al divieto di abuso nella reiterazione dei contratti a termine.

  • Direttiva 1999/70/CE

    È fonte direttamente rilevante per imporre la disapplicazione delle norme interne incompatibili con il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.

  • art. 32 l. n. 183 del 2010

    Richiamato dalla Corte d'appello per il risarcimento per equivalente in caso di superamento del limite di 36 mesi di contratti a termine; la Cassazione ne distingue l'area applicativa dalla domanda retributiva per anzianità.

  • l. n. 312 del 1980

    È menzionata in relazione agli scatti biennali di anzianità, ma tale domanda risulta coperta da giudicato nel caso di specie.

  • d.lgs. n. 297 del 1994

    art. 485; art. 489; art. 569; art. 570

    Le disposizioni sul riconoscimento dell'anzianità preruolo del personale scolastico devono essere disapplicate nei casi in cui prevedano un trattamento deteriore rispetto al lavoratore comparabile a tempo indeterminato; il giudice deve riconoscere il servizio secondo criteri non discriminatori.

  • l. n. 124 del 1999

    Richiamata quale norma integrativa del sistema di riconoscimento dell'anzianità del personale scolastico.

  • d.l. n. 179 del 2012

    art. 16 bis, comma 9 octies

    La Corte esclude che la disposizione, collocata nel contesto del deposito telematico, fondi un principio assoluto di sinteticità tale da determinare l'inammissibilità dell'appello per la sola lunghezza dell'atto.

  • d.l. n. 83 del 2015

    art. 19, comma 1, lettera a), numero 2-ter

    Richiamato come norma che ha inserito il comma 9 octies nell'art. 16 bis d.l. n. 179/2012.

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte rileva che non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 342 c.p.c.

    La violazione del dovere di chiarezza e sinteticità è rilevante solo se si traduce in una censura non intelligibile e quindi in un vizio dell'atto di impugnazione.

  • art. 366 c.p.c.

    La sanzione di inammissibilità può derivare non dalla sola prolissità dell'atto, ma dall'oscurità dell'esposizione dei fatti e delle censure, tale da violare i requisiti di contenuto del ricorso.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi del giusto processo e alla sinteticità degli atti.

Massime di principio

  • Nel settore scolastico, il personale assunto con contratti a tempo determinato ha diritto, in presenza dei presupposti di comparabilità, al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata ai fini della progressione stipendiale, secondo il principio di parità di trattamento sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro e dalla direttiva 1999/70/CE.
  • La stabilizzazione in ruolo non fa venir meno né assorbe la domanda retributiva volta a ottenere le differenze stipendiali maturate durante il periodo di precariato; essa può incidere solo sul periodo successivo, ai fini del ricalcolo dell'anzianità, ma non estingue i diritti già maturati.
  • La domanda risarcitoria per abusiva reiterazione dei contratti a termine è distinta dalla domanda di adempimento avente a oggetto le differenze retributive connesse all'anzianità: le due pretese hanno presupposti e finalità diversi e non possono essere automaticamente confuse.
  • Nel processo civile, la violazione del dovere di sinteticità o chiarezza degli atti non determina l'inammissibilità per la sola lunghezza dell'atto, ma solo quando l'esposizione renda obiettivamente incomprensibili i fatti di causa o le censure, con violazione dei requisiti di specificità dell'impugnazione.
  • Le norme interne sul riconoscimento del servizio preruolo del personale scolastico devono essere disapplicate ove comportino un trattamento deteriore rispetto al lavoratore comparabile assunto sin dall'origine a tempo indeterminato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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