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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36269/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato ritenuto responsabile dal Tribunale e la condanna era stata confermata dalla Corte d'appello di Venezia con sentenza del 20 novembre 2025, per aver guidato un'autovettura senza essere munito di patente, dopo essere già stato sanzionato nel biennio precedente per la stessa violazione. Il fatto era stato qualificato ai sensi dell'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 285/1992, con l'aggravante della reiterazione nel biennio. Con un unico motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, ritenuta difforme dal minimo edittale, chiedendo l'annullamento della sentenza. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché riproponeva censure già formulate in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto adeguata, coerente e priva di vizi logici la motivazione della Corte d'appello e ha osservato che la determinazione della pena entro la cornice edittale appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e, quando la pena è collocata in misura media o prossima al minimo, non richiede una motivazione analitica, potendo essere sufficienti richiami ai criteri di adeguatezza ed equità, che implicano la considerazione degli elementi dell'art. 133 c.p. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valorizzato i precedenti penali dell'imputato, indicativi di generica pericolosità, e rilevato che la pena stabilita dal primo giudice era prossima alla mediana edittale. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, somma ritenuta equa in ragione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 285/1992

    La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.

    La disposizione individua il reato per il quale l'imputato era stato condannato: guida senza patente, con reiterazione della violazione nel biennio. La Corte non svolge un'interpretazione sostanziale della fattispecie, poiché il ricorso riguardava esclusivamente la pena.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.

    Il richiamo a criteri di adeguatezza ed equità può essere sufficiente a motivare la pena, perché in essi sono impliciti gli elementi di commisurazione indicati dall'art. 133 c.p., specialmente quando la pena è applicata in misura media o prossima al minimo.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

    Alla declaratoria di inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui quantificata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • La determinazione della pena entro i limiti edittali è espressione della discrezionalità del giudice di merito; quando la pena è collocata in misura media o prossima al minimo, la motivazione può essere sintetica e limitarsi a richiamare criteri di adeguatezza o equità, nei quali sono impliciti gli elementi dell'art. 133 c.p.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già formulate in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, se questa risulta adeguata, coerente e priva di vizi logici.
  • I precedenti penali possono essere valorizzati dal giudice di merito nella determinazione della pena e nella valutazione della personalità dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieGuida senza patente non compresa tra le materie tassonomiche specificheImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale

Testo integrale

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