Cassazione Penale, Ordinanza n. 01690/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (non_determinabile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per un delitto pluriaggravato di furto di energia elettrica. Con l'unico motivo deduceva vizi di motivazione sulla valutazione del quadro probatorio e sull'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che l'accertato mancato accertamento della materiale manomissione dell'impianto non avrebbe consentito di ritenere provato il reato a suo carico. La Corte ha ritenuto la censura meramente reiterativa di questioni già esaminate e disattese nei gradi di merito, osservando che, anche a prescindere dall'individuazione materiale dell'autore della manomissione, la responsabilità dell'imputato derivava dal fatto che egli si avvaleva consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete, poiché l'energia elettrica era erogata all'appartamento nel quale risiedeva e abitava.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo proposto perché sostanzialmente riproduttivo di doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito. È stata confermata la condanna per il delitto pluriaggravato di furto di energia elettrica, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel furto di energia elettrica, la responsabilità dell'utilizzatore può essere affermata anche quando la materiale manomissione dell'impianto sia stata eseguita da terzi, purché risulti che l'imputato si avvalga consapevolmente dell'allaccio abusivo e tragga utilità dalla fornitura illecita.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure di merito già esaminate e disattese, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di un vizio di motivazione non è sufficiente quando la critica non evidenzi un effettivo deficit argomentativo, ma pretenda solo una nuova e diversa lettura del materiale probatorio.
- La consapevole fruizione dell'energia erogata a un immobile servito da un allaccio abusivo può integrare il contributo penalmente rilevante dell'imputato, anche in mancanza di prova della sua diretta partecipazione materiale alla manomissione.
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