Ordinanza n. 2582/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento Consip avente ad oggetto “Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto l’affidamento di Servizi specialistici di supporto alla Digital Transformation per la Pubblica Amministrazione - ID 2865 - Riscontro Vs. comunicazione del 24 marzo 2026 avente ad oggetto “SEGNALAZIONE GARA ID2865 DT3 LOTTO 1 CIG BA27AD66A2 - LOTTO 2 CIG BA27AD7775” di non ammissione di BIP alla procedura di gara indetta da Consip, comunicata via pec in data 7 aprile 2026; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, anche non conosciuto, ivi incluso il Capitolato d’Oneri in parte qua ove interpretato nel senso prospettato dal provvedimento Consip impugnato E PER L’ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente ad essere ammessa alla procedura, con rimessione in termini ai fini della presentazione dell’offerta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissione alla procedura di gara Consip per l'affidamento di servizi specialistici di supporto alla digital transformation, con impugnazione degli atti connessi e richiesta di rimessione in termini per la presentazione dell'offerta
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui Consip ne ha disposto la non ammissione a una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro relativo a servizi specialistici di supporto alla digital transformation per la pubblica amministrazione. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto a essere ammessa alla procedura e la rimessione in termini per presentare l'offerta. La censura cautelare principale riguardava un asserito malfunzionamento del sistema informatico, che avrebbe impedito alla ricorrente di partecipare regolarmente alla gara e determinato la sua esclusione. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi e consequenziali, incluso il capitolato d'oneri nella parte interpretata da Consip nel senso contestato.
La decisione
Il TAR, nella sede cautelare e sulla base di un esame sommario, ha respinto la domanda di sospensione. Ha ritenuto non comprovate da idonea documentazione le censure relative al dedotto malfunzionamento del sistema informatico. Tali censure risultavano inoltre smentite dalla relazione dell'amministrazione e dal fatto che tutti gli altri candidati avevano avuto accesso alla procedura. Il giudice ha altresì ritenuto prevalente, nel bilanciamento degli interessi, l'interesse dell'amministrazione alla prosecuzione della gara senza alterazione della platea dei concorrenti. Il merito è stato rinviato all'udienza del 27 maggio 2026. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 1.000,00 per le spese della fase cautelare in favore di Consip.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso, allo stato degli atti, la sussistenza dei requisiti per concedere la sospensione.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'asserito malfunzionamento di una piattaforma telematica di gara deve essere adeguatamente comprovato dal concorrente; in mancanza di idonea documentazione, la censura non può fondare la sospensione dell'atto di non ammissione.
- La relazione dell'amministrazione e la circostanza che gli altri concorrenti abbiano regolarmente avuto accesso alla procedura possono costituire elementi contrari alla prospettazione di un malfunzionamento generalizzato della piattaforma, imponendo una verifica cautelare sfavorevole al ricorrente in assenza di ulteriori prove.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, può prevalere l'interesse della stazione appaltante alla prosecuzione della procedura di gara senza modificare la platea dei concorrenti, quando non siano adeguatamente dimostrati i presupposti dell'esclusione o della non ammissione.
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