Ordinanza n. 2599/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento -previa tutela cautelare - del Diniego di Visto di Reingresso, permesso soggiorno familiare, straniera con al seguito figlio minore emesso dall’ Ambasciata d'Italia al Cairo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 26\1\2026 : Impugnazione Secondo Diniego Visto reingresso, notificato dall'Ambasciata d'Italia in Cairo (Egitto) il 13.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto di reingresso e di permesso di soggiorno familiare emesso dall'Ambasciata d'Italia al Cairo, nonché secondo diniego notificato il 13 novembre 2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, il diniego di visto di reingresso e di permesso di soggiorno per motivi familiari, evidenziando la propria condizione di straniero con figlio minore al seguito. Con motivi aggiunti depositati il 26 gennaio 2026 ha impugnato un secondo diniego di visto di reingresso, notificato dall'Ambasciata d'Italia al Cairo il 13 novembre 2025. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti né le contestazioni puntuali rivolte agli atti impugnati.
La decisione
Il Collegio non ha deciso la domanda cautelare nel merito e non ha disposto la sospensione degli atti impugnati. Ha ritenuto che le esigenze prospettate dal ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio e, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato la discussione nel merito all'udienza pubblica del 7 luglio 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
fissa in data 7/7/2026 la successiva udienza pubblica
Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte attraverso una sollecita definizione del giudizio, il giudice può fissare la discussione del merito senza concedere una misura cautelare provvisoria o sospensiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'adozione di misure a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, compreso l'oscuramento delle generalità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali e dell'oscuramento delle generalità della parte.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., quando le esigenze cautelari prospettate possono essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice può omettere l'adozione di una misura cautelare e fissare direttamente la discussione del merito in tempi ravvicinati.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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