Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/06/2018 n. 1817 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

RISCOSSIONE - Estratto di ruolo -Impugnabilità - Criteri

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contestava la possibilità di impugnare il mero estratto di ruolo e, in particolare, sosteneva di poter contestare la cartella di pagamento o il ruolo quando ne avesse avuto conoscenza per la prima volta tramite un estratto di ruolo, a causa dell’omessa o invalida notificazione della cartella.

La decisione

La sentenza distingue tra il mero estratto di ruolo e gli atti in esso rappresentati. Il contribuente non può impugnare autonomamente il solo estratto di ruolo quando la cartella è stata regolarmente notificata, perché manca un interesse attuale e concreto. Può invece impugnare direttamente il ruolo, quale titolo esecutivo, e può contestare la cartella quando ne abbia avuto conoscenza soltanto tramite l’estratto di ruolo, qualora la relativa notificazione sia omessa o invalida, senza dover attendere la notifica di un atto successivo. In tal caso, la conoscenza acquisita consente di recuperare gli strumenti di impugnazione non utilizzati per causa non imputabile al contribuente.

Norme richiamate

  • Disciplina processuale tributaria sull’impugnazione degli atti della riscossione

    Il contribuente può impugnare il titolo esecutivo, cioè il ruolo, e la cartella di pagamento conosciuta per la prima volta tramite estratto di ruolo a causa dell’invalidità della notifica.

    L’estratto di ruolo non è normalmente autonomamente impugnabile come documento isolato. Tuttavia, quando rivela per la prima volta l’esistenza di una cartella o di un ruolo non validamente notificato, il contribuente può impugnare l’atto sostanziale sottostante per evitare che l’omessa notificazione impedisca definitivamente la difesa.

  • Principio dell’interesse ad agire

    Il contribuente non può autonomamente impugnare, per difetto di interesse, il mero estratto di ruolo ove le cartelle siano state ritualmente notificate.

    L’impugnazione è ammissibile solo se esiste un interesse attuale e concreto. La regolare notificazione della cartella rende normalmente inutile la contestazione del solo estratto di ruolo.

Massime di principio

  • Il mero estratto di ruolo è normalmente un documento conoscitivo e non sostituisce la cartella di pagamento né costituisce, da solo, l’atto impositivo da contestare.
  • Se la cartella è stata validamente notificata, il contribuente deve contestare la cartella nei termini previsti e non può riaprire la controversia impugnando successivamente il solo estratto di ruolo.
  • Se la cartella non è mai stata notificata o la notifica è invalida, la conoscenza acquisita tramite estratto di ruolo può consentire l’impugnazione immediata della cartella o del ruolo, senza attendere un successivo atto esecutivo.
  • L’impugnazione deve riguardare l’atto sostanziale sottostante, come il ruolo o la cartella, e non soltanto l’estratto che ne riproduce il contenuto.
  • La possibilità di impugnazione dipende dalla prova della notifica: una notifica valida preclude normalmente il recupero dei termini, mentre una notifica omessa o invalida può riaprire la possibilità di difesa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.