Sentenza n. 6396/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater, n. 18165/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. II quater, n. 18165/2023, che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione del 13 luglio 2010
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR deducendo, in sintesi: violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione dell'art. 29 d.P.R. 380/2001 per l'imputazione degli abusi alla conduttrice, ritenuta estranea alla loro commissione; violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, degli artt. 3 e 97 Cost. e delle regole sull'onere della prova, sostenendo che il Comune non avrebbe svolto direttamente o compiutamente gli accertamenti necessari e che il manufatto H sarebbe preesistito al 1967; difetto di motivazione e di istruttoria in ordine all'interesse pubblico alla demolizione, al lungo tempo trascorso, al legittimo affidamento e alla destinazione abitativa degli immobili; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, travisamento, mancata individuazione dell'epoca degli abusi, mancata considerazione della condotta comunale e inclusione nell'ordine di manufatti asseritamente legittimi. L'ordinanza riguardava numerosi manufatti, con volumetria complessiva indicata in circa 5.205,70 mc, piscine, locali tecnici, portici e terrazzi, realizzati senza titolo edilizio e senza i pareri degli enti preposti ai vincoli, in un'area sottoposta a plurimi vincoli, tra cui paesaggistico, sismico, idrogeologico, ambientale e di inedificabilità assoluta. Gli appellanti contestavano inoltre la mancata formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono relativa al manufatto H.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: data la gravità e l'evidenza dell'abusivismo, la chiarezza della situazione proprietaria, la natura dei vincoli e la pregressa attività repressiva già avviata dal 2003, non era necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento. L'ordinanza era un atto doveroso e il contraddittorio non avrebbe potuto incidere sul quadro fattuale e giuridico già accertato. Il secondo motivo è stato respinto: la conduttrice, pur non essendo necessariamente autrice materiale degli abusi, era legittimamente destinataria della notificazione quale soggetto avente una relazione qualificata con l'immobile e residente sul sito, posto che l'ordinanza era rivolta principalmente al proprietario e, in via subordinata, anche a lei quale destinataria degli effetti ripristinatori. Il terzo motivo è stato giudicato in parte non specifico e comunque infondato: gli accertamenti materiali potevano essere compiuti dagli organi di polizia giudiziaria e di vigilanza, i cui verbali godevano di fede privilegiata, mentre al funzionario comunale competeva la successiva valutazione edilizia, urbanistica e vincolistica. Quanto al manufatto H, gli appellanti non avevano fornito neppure elementi indiziari sufficienti della sua preesistenza al 1967, delle sue dimensioni e dell'uso originario; la domanda di condono del 1986 era stata archiviata e comunque non avrebbe potuto essere accolta in presenza dei vincoli esistenti. Anche il quarto e il quinto motivo sono stati respinti: l'ordine di demolizione per opere prive di titolo è atto vincolato, adeguatamente motivato con l'accertamento dell'abusività, senza necessità di una specifica ponderazione dell'interesse pubblico, anche se adottato a distanza di anni. Il decorso del tempo non genera affidamento tutelabile né impone una motivazione rafforzata. Il Collegio ha escluso difetti di istruttoria, motivazione e proporzionalità. Nulla per le spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La previa comunicazione di avvio non è necessaria quando l'intervento repressivo edilizio riguarda un abuso grave, evidente e già adeguatamente accertato, rispetto al quale il contraddittorio non avrebbe concreta capacità di incidere sulla decisione.
art. 21-octies l. 241/1990
È richiamato dagli appellanti in relazione agli effetti dell'omessa comunicazione di avvio; il Collegio risolve la questione ritenendo comunque non necessaria la partecipazione procedimentale nel caso concreto.
art. 29 d.P.R. 380/2001
La contestazione relativa alla responsabilità della conduttrice non impedisce la notificazione dell'ordine a un soggetto che abbia una relazione qualificata con l'immobile e sia destinatario degli effetti della misura ripristinatoria.
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'accertata realizzazione di opere in assenza del permesso di costruire o in totale difformità costituisce presupposto per l'ordine vincolato di demolizione e per le conseguenze dell'inottemperanza, inclusa l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
art. 3 l. 241/1990
L'ordine di demolizione è adeguatamente motivato mediante l'indicazione dell'abusività delle opere e dei relativi accertamenti; non occorre una motivazione specifica sull'interesse pubblico quando il potere repressivo è vincolato.
art. 32 l. 47/1985
La disciplina dei condoni non consente il perfezionamento della sanatoria in presenza di vincoli di inedificabilità assoluta; la mera mancata acquisizione dei pareri non supera il carattere ostativo del vincolo assoluto.
art. 32, comma 25, d.l. 269/2003, convertito in l. 326/2003
È richiamato con riferimento alla disciplina del condono e all'incidenza dei vincoli sull'ammissibilità della sanatoria.
d.lgs. 42/2004
Il vincolo paesaggistico gravante sull'area concorre a escludere la sanabilità delle opere secondo quanto accertato nei precedenti provvedimenti.
art. 64 c.p.a.
È richiamato dagli appellanti in relazione alla valutazione della prova; il Collegio pone a carico del proprietario la prova, anche indiziaria, della preesistenza del manufatto al 1967.
art. 115 c.p.c.
È richiamato dagli appellanti in tema di valutazione delle risultanze processuali, senza che il Collegio ravvisi una violazione nel giudizio sulla prova dell'epoca di realizzazione del manufatto H.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo, quando l'abusività sia accertata, costituisce esercizio di potere vincolato e non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale, essendo l'interesse al ripristino della legalità edilizia insito nell'accertamento dell'abuso.
- Il decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso non determina, di per sé, la formazione di un legittimo affidamento tutelabile in capo al responsabile o al proprietario e non impone all'amministrazione una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico alla demolizione.
- La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa nell'adozione di un ordine di demolizione quando l'abuso sia grave, evidente e già compiutamente accertato, i vincoli di inedificabilità siano chiari e il contraddittorio procedimentale non sia idoneo a incidere sull'esito vincolato dell'azione repressiva.
- Gli accertamenti materiali posti a fondamento di un ordine di demolizione possono essere svolti da organi di vigilanza o di polizia giudiziaria competenti, mentre l'ufficio comunale deve svolgere la successiva valutazione degli aspetti edilizi, urbanistici e vincolistici; non è necessario che ogni attività materiale di accertamento sia eseguita direttamente dal funzionario che adotta l'ordinanza.
- Chi acquista un immobile abusivo o il sedime sul quale l'abuso è stato realizzato subentra nei rapporti giuridici relativi al bene e subisce gli effetti del diniego di sanatoria e dell'ordine di demolizione, anche se l'abuso è stato commesso prima del trasferimento della proprietà.
- La prova della preesistenza di un manufatto a una determinata data, ai fini dell'esclusione dell'abusività o della dimostrazione della sua conformità alla disciplina allora vigente, grava sul proprietario che la invoca e deve essere sostenuta almeno da elementi indiziari attendibili; in mancanza, il manufatto può essere incluso nell'ordine di demolizione.
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