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Sentenza

Sentenza n. 2520/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’ottemperanza e l'esecuzione della Sentenza n. 5288/2024 del 07.05.2024 del Tribunale del Lavoro di Roma, R.G. 3314/2023, notificata a mezzo PEC in data 22.11.2024 e passata in giudicato

Giustizia amministrativa202506451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato del Tribunale del lavoro di Roma, mediante pagamento delle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., deducendo l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto alla sentenza n. 5288/2024 del Tribunale del lavoro di Roma, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno. L'Amministrazione si è costituita con un atto di mero stile e non ha fornito chiarimenti, documentazione o indicazioni idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato, né ha allegato sopravvenienze ostative. La ricorrente ha inoltre chiesto la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondata l'azione di ottemperanza, rilevando che l'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario non risultava adempiuto e che dagli atti non emergeva alcun elemento contrario o ostativo. Ha quindi condannato il Ministero a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del lavoro entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, senza facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il compito di provvedere all'esecuzione entro ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, in caso di persistente inadempimento. Ha invece respinto la domanda di astreinte, ritenendo che il ritardo nel pagamento non dimostrasse una volontà dell'Amministrazione di sottrarsi all'obbligazione e non fosse quindi sufficiente a giustificare la penalità prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Le spese sono state poste a carico del Ministero per soccombenza parziale e liquidate in euro 800, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario

    La tutela dell'ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata perché il ritardo dell'Amministrazione non è stato ritenuto espressivo della volontà di sottrarsi all'obbligazione.

  • art. 74 c.p.a.

    È richiamato dal giudice in relazione al riferimento a precedenti del Consiglio di Stato per la liquidazione delle spese.

  • art. 3 D.M. 55/2014

    È stato utilizzato per individuare i parametri applicabili alla liquidazione delle spese, assumendo come riferimento quelli relativi alle esecuzioni mobiliari, ritenuti maggiormente attinenti alla natura esecutiva del giudizio.

  • art. 4, commi 1 e 5, D.M. 55/2014

    Il giudice ha applicato i parametri minimi, escluso la autonoma liquidazione della fase decisionale e ridotto del 30% la liquidazione per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto o di diritto.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
  • Quando il privato allega l'inottemperanza a un giudicato e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o documentazione sull'avvenuta esecuzione, né indica sopravvenienze ostative, il giudice può accertare l'inadempimento e ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine perentorio.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta, stabilendo che intervenga senza compenso qualora l'amministrazione non esegua il giudicato entro il termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente al ritardo nell'esecuzione: occorre che il ritardo, valutato in concreto, giustifichi la misura e sia riconducibile anche a una volontà dell'amministrazione di sottrarsi all'obbligazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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