Sentenza del 22/12/2021 n. 4176 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Contenzioso tributario - Procedimento di appello - Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Condizioni - Termine - Natura perentoria - Fondamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Regionale ha accolto lappello principale e quello incidentale dellAgenzia delle Entrate - Riscossione, riformando la sentenza della CTP e confermando la pretesa tributaria contenuta negli estratti di ruolo relativi alle otto cartelle di pagamento. Le spese sono compensate. La decisione si fonda sulla ritenuta regolarità del procedimento notificatorio in base alla documentazione prodotta in appello.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso per prescrizione degli estratti di ruolo relativi a otto cartelle di pagamento, per mancata prova della notifica delle cartelle. LAgente della riscossione ha prodotto in appello documentazione integrativa (anche se precedentemente prodotta in modo non conforme) per dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio verso il contribuente, compreso il deposito nella casa comunale, linvio della raccomandata informativa e il CAD sottoscritto dal contribuente.
Norme richiamate
art. 32, D.lgs. n. 546/1992
fino a venti giorni liberi prima dell'udienza
Stabilisce il termine per la produzione documentale in appello (termine perentorio da rispettare). La produzione tardiva può essere ammessa solo se rispettate le formalità e i termini indicati, con lobiettivo di mettere i documenti a disposizione della controparte.
art. 87 disp. att. c.p.c.
Prevede modalità analoghe per la produzione documentale nel rito civile; qui viene richiamato come parametro di conformità formale alla produzione documentale in secondo grado.
art. 58, D.lgs. n. 546/1992
Consente alle parti di produrre in appello nuovi documenti, anche oltre i limiti ristretti previsti dal codice di procedura civile, purché la produzione avvenga nei termini e con le formalità previste dallo stesso decreto.
art. 61, D.lgs. n. 546/1992
Richiama nel processo di appello le norme relative al giudizio di primo grado, rilevando che le regole di prima istanza circa la produzione documentale trovano applicazione anche in appello per quanto richiamato dallart. 58.
art. 24, comma 1 (D.lgs. n. 546/1992)
Indica le formalità richieste per il deposito della documentazione; la loro osservanza è necessaria per la regolarità della produzione, salvo che la finalità di informare la controparte sia comunque raggiunta.
art. 345 c.p.c.
Rappresenta il limite stretto alla produzione di nuovi mezzi istruttori in determinati gradi di giudizio; lart. 58 del D.lgs. 546/1992 permette una deroga purché rispettati i termini e le formalità richiamate.
art. 140 c.p.c.
Regola il procedimento notificatorio per irreperibilità (deposito dellatto nella casa comunale, invio di raccomandata informativa, affissione o altra attività prevista): la sentenza ritiene che lagente della riscossione abbia adempiuto a tali formalità, perfezionando la notifica.
Cass. civ., Sez. V, 8 febbraio 2006 n. 2787
Precedente giurisprudenziale richiamato a supporto della possibilità di produrre nuovi documenti in appello entro i termini indicati dallart. 32 del D.lgs. 546/1992.
Massime di principio
- La produzione documentale in appello è ammessa entro il termine previsto dallart. 32 del D.lgs. 546/1992 (fino a 20 giorni liberi prima delludienza) e richiede lobservanza delle formalità di deposito; il termine ha natura perentoria ma la finalità sostanziale è mettere il documento a disposizione della controparte.
- Se un documento è già inserito nel fascicolo di parte di primo grado e il fascicolo viene depositato al momento della costituzione in appello insieme al fascicolo di secondo grado, si considera raggiunta la finalità di informare la controparte: pertanto eventuali irregolarità formali nella produzione sono sanate.
- La possibilità di integrare la prova in appello prevista dallart. 58 del D.lgs. 546/1992 derogherà ai limiti più stretti del c.p.c. solo se rispettati termini e formalità richiamati, e non si traduce in facoltà illimitata di produrre documenti allultimo momento.
- In contestazioni sullavvenuta notifica, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio (deposito nella casa comunale, invio della raccomandata informativa, CAD sottoscritto) è decisiva: la mancata produzione in primo grado può essere sanata se la documentazione viene efficacemente acquisita e resa disponibile alla controparte in appello.
- La compensazione delle spese può essere disposta in appello quando il giudicato di primo grado venga riformato ed emerge un mutato orientamento sulla fondatezza delle ragioni tra le parti.
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