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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36083/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L27Agenzia aveva notificato alla societe0 un avviso di accertamento per il mancato versamento dell27imposta unica sulle scommesse per l27anno 2010, ritenendo la societe0 soggetto obbligato in solido con il titolare di un centro trasmissione dati che operava per conto del bookmaker estero. La CTR aveva accolto solo in parte l27appello, annullando le sanzioni ma confermando nel resto la pretesa fiscale. La societe0 ha proposto ricorso per cassazione deducendo l27erronea applicazione dei principi della Corte costituzionale n. 27/2018, sostenendo che tale pronuncia avrebbe inciso solo sulla posizione delle ricevitorie/CTD e non avrebbe potuto trasformare il bookmaker estero, per il periodo anteriore al 2011, in soggetto passivo dell27imposta; ha inoltre chiesto la sospensione del giudizio e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. L27Agenzia ha resistito e proposto ricorso incidentale, lamentando ultrapetizione per l27annullamento delle sanzioni, assumendo che sul punto non vi fosse specifica censura in appello.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale perche9 ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva assoggettato all27imposta unica per l27anno 2010 il bookmaker estero privo di concessione, in applicazione della normativa interna interpretata dalla Corte costituzionale e alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia. Ha rigettato anche il ricorso incidentale dell27Agenzia, escludendo il vizio di ultrapetizione e riconoscendo, per il periodo precedente all27entrata in vigore dell27interpretazione autentica del 2010, l27obiettiva incertezza normativa rilevante ai fini dell27esclusione delle sanzioni. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 504/1998, art. 1

    l27imposta unica e8 dovuta per concorsi pronostici e scommesse di qualunque tipo, anche se relativi a eventi svolti all27estero.

  • d.lgs. n. 504/1998, art. 3

    i soggetti passivi sono coloro che gestiscono i concorsi pronostici e le scommesse, anche in concessione.

  • L. n. 220/2010, art. 1, comma 66, lett. a e b

    norma di interpretazione autentica: l27imposta e8 dovuta anche in assenza o inefficacia della concessione e soggetto passivo e8 chiunque gestisca, anche per conto di terzi e con mezzi telematici, scommesse; se l27attivite0 e8 svolta per conto di terzi, questi e8 obbligato solidalmente al pagamento dell27imposta e delle sanzioni.

  • d.lgs. n. 472/1997, art. 6, comma 2

    l27obiettiva incertezza normativa fino all27entrata in vigore della norma interpretativa rileva come esimente dalle sanzioni.

  • art. 267 TFUE

    richiamato per la richiesta di rinvio pregiudiziale, non ritenuta necessaria.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale per ultrapetizione, ma ritenuto non violato perche9 l27appello investiva anche le sanzioni.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale, senza accoglimento della censura.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale, senza accoglimento della censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    dichiarata la sussistenza dei presupposti per l27ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale.

Massime di principio

  • L27imposta unica sulle scommesse colpisce l27attivite0 di gestione del gioco, non la semplice giocata in se9, e si applica agli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano anche se stabiliti all27estero.
  • Per le annualite0 anteriori al 2011, la dichiarazione di illegittimite0 costituzionale incide sulla pretesa verso le ricevitorie operanti per conto di bookmaker privi di concessione, ma non elimina la soggettivite0 passiva del bookmaker che abbia gestito le scommesse.
  • La responsabilite0 tributaria del bookmaker e quella del ricevitore sono rapporti autonomi, avvinti da solidariete0 paritetica e non dipendente; percif2 la caduta della posizione di uno non travolge automaticamente quella dell27altro.
  • La norma di interpretazione autentica del 2010 consente di riferire la soggettivite0 passiva anche a chi gestisce scommesse senza concessione e si applica ai rapporti ancora pendenti, fermo il limite dell27impossibilite0 di traslare retroattivamente l27imposta sulle commissioni gie0 cristallizzate prima del 2011.
  • La presenza, fino all27intervento interpretativo del 2010, di un quadro normativo obiettivamente incerto esclude le sanzioni amministrative tributarie ai sensi dell27art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997.
  • Non sussiste necessite0 di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione sia gie0 risolta da una pronuncia europea che esclude discriminazioni tra operatori nazionali ed esteri nella disciplina dell27imposta unica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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