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Sentenza

Sentenza n. 843/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 3435/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202502317

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto a ciascuna ricorrente il diritto a euro 1.000,00, oltre interessi, per il beneficio della Carta docente relativo agli anni scolastici 2022/23 e 2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti scolastiche)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 3435/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Tale sentenza aveva condannato l’amministrazione al pagamento, in favore di ciascuna docente, di euro 1.000,00 oltre interessi, quale beneficio economico annuo di euro 500,00 per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Le ricorrenti hanno dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e hanno documentato sia il passaggio in giudicato del titolo sia l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per l’ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie contro le pubbliche amministrazioni. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme spettanti alle ricorrenti, comprensive degli interessi dovuti. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario esercita un munus obbligatorio, non rifiutabile né comprimibile da disposizioni interne dell’amministrazione; il suo incarico è stato ritenuto non remunerabile, in quanto ricompreso nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha inoltre precisato le modalità telematiche di deposito degli atti del commissario e ha rilevato che ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza può costituire fonte di responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione resistente e liquidate in euro 552,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta, quando l’amministrazione non esegue un titolo esecutivo nei cui confronti sussistano i presupposti dell’ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle condanne pecuniarie a carico delle pubbliche amministrazioni costituisce, nel caso concreto, presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sulla gratuità dell’incarico del commissario ad acta, prevista per determinati giudizi di ottemperanza, è stata applicata analogicamente alle condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente e l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha introdotto la disciplina applicata analogicamente in materia di compenso del commissario ad acta.

  • art. 26 c.p.a.

    Fondamento della regolazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato, unitamente all’art. 26 c.p.a., per porre le spese di lite a carico dell’amministrazione soccombente.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’adempimento delle condanne pecuniarie a carico della pubblica amministrazione.
  • In presenza di una condanna pecuniaria definitiva non eseguita, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine assegnato e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva.
  • Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina sulla gratuità dell’incarico del commissario ad acta prevista per specifici giudizi di ottemperanza può essere applicata analogicamente ad altre condanne al pagamento di somme di denaro quando l’incarico sia conferito a un dirigente della stessa amministrazione resistente e rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio amministrativo deve depositare atti e documenti esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la modulistica e le modalità previste per gli ausiliari del giudice.
  • Il ritardo nell’esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può integrare una responsabilità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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