Cassazione Penale, Sentenza n. 25586/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato condannato per omicidio colposo stradale, ritenuto responsabile di avere effettuato una manovra di retromarcia imprudente e imperita con un veicolo privo di lunotto posteriore vetrato, investendo un pedone poi deceduto. In origine la Corte di appello aveva confermato la condanna; la Corte di cassazione, con precedente annullamento, aveva escluso la recidiva contestata, ritenendo che non potesse operare per reati colposi e che mancasse una valutazione in concreto sulla maggiore colpevolezza e capacità a delinquere. Nel giudizio di rinvio la Corte di appello ha escluso la recidiva e rideterminato la pena. Con il nuovo ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) nullità della sentenza per mancata citazione del co-difensore e omessa motivazione sull'eccezione preliminare, sostenendo che la notifica del decreto di citazione in appello non fosse avvenuta nei confronti di uno dei due difensori; 2) erronea applicazione delle norme sulla prescrizione, assumendo che il reato contestato al capo B) fosse già prescritto prima del giudizio di appello, anche per effetto dell'esclusione della recidiva; 3) erronea applicazione dell'art. 133 c.p. in relazione alla diminuente speciale prevista per l'omicidio stradale, lamentando che la riduzione di pena fosse stata troppo modesta e motivata in modo apodittico nonostante il concorso del pedone.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la nullità derivante dal mancato avviso a uno dei difensori di fiducia, nel rito cartolare, va dedotta tempestivamente dal difensore presente nel primo atto utile; nel caso concreto la memoria era stata depositata tardivamente, sicché l'eccezione era sanata. Ha accolto il secondo motivo: esclusa la recidiva, il termine prescrizionale relativo ai reati di cui al capo B) era già maturato prima della sentenza di appello, con conseguente annullamento senza rinvio limitatamente a tali reati e eliminazione della pena di mesi due di reclusione. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la quantificazione della diminuzione di pena per l'attenuante speciale rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed era sorretta da motivazione congrua e non illogica. Il ricorso è stato quindi rigettato nel resto.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il mancato avviso a uno dei difensori di fiducia integra una nullità generale a regime intermedio, deducibile tempestivamente dal difensore presente, altrimenti sanata.
art. 182, comma 2, c.p.p.
Nel rito cartolare la nullità a regime intermedio deve essere eccepita nel primo atto utile di partecipazione scritta; la deduzione per la prima volta in cassazione è tardiva.
art. 598-bis c.p.p.
Per le impugnazioni trattate con rito cartolare, i termini per il deposito delle conclusioni devono considerarsi perentori e funzionali al contraddittorio e alla valutazione del giudice.
art. 157 c.p.
Quando viene meno una circostanza aggravante che incide sul termine prescrizionale, il giudice del rinvio deve verificare se la prescrizione fosse già maturata senza di essa.
art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. n. 285 del 1992
I fatti contestati al capo B) sono stati ritenuti estinti per prescrizione; il termine massimo è stato calcolato in sette anni e sei mesi, considerando anche le sospensioni.
art. 133 c.p.
La graduazione della pena e la misura della diminuzione per attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, censurabile solo se arbitraria o illogica.
art. 589-bis, comma 7, c.p.
La diminuente speciale per l'omicidio stradale è stata applicata con riduzione modesta, ma ritenuta congruamente motivata in rapporto alla minima valenza della sede stradale e al contesto del fatto.
art. 620, lett. l), c.p.p.
È stato disposto l'annullamento senza rinvio nei limiti in cui risultava già maturata la prescrizione, con eliminazione della relativa pena.
Massime di principio
- La nullità per mancato avviso a uno dei difensori di fiducia è una nullità a regime intermedio: se il difensore presente non la deduce tempestivamente nel primo atto utile, la nullità si considera sanata e non può essere validamente proposta per la prima volta in cassazione.
- Nel rito cartolare, i termini per il deposito delle conclusioni sono funzionali al contraddittorio e devono ritenersi perentori; il deposito tardivo rende irrilevanti le deduzioni tardive ai fini decisori.
- Se l'annullamento investe una circostanza aggravante che incide sul termine di prescrizione, il giudice del rinvio deve ricalcolare la prescrizione come se quella circostanza non esistesse; il giudicato sul fatto non impedisce la declaratoria di estinzione se la prescrizione era già maturata prima della decisione impugnata.
- La quantificazione della pena base e della diminuzione per attenuanti speciali è espressione di discrezionalità del giudice di merito e in cassazione è sindacabile solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o carenza assoluta di motivazione.
- Quando la prescrizione è già maturata per uno dei capi o reati oggetto della decisione impugnata, la Corte può annullare senza rinvio limitatamente a tali episodi ed eliminare la porzione di pena corrispondente.
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