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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17485/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica di valore e liquidazione di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale emesso in relazione a una compravendita immobiliare stipulata il 12 maggio 2007, con prezzo dichiarato di euro 565.000,00 e valore rideterminato dall’Ufficio in euro 1.727.400,00. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate ritenendo congrua la motivazione e la rettifica del valore. La parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza, ma nelle more ha aderito alla definizione agevolata delle liti fiscali prevista dall’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, ha effettuato il pagamento integrale della somma dovuta e ha poi depositato memoria dichiarando di rinunciare al ricorso e chiedendo la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto dell’adesione alla definizione agevolata, dell’integrale pagamento del dovuto e della conseguente rinuncia al ricorso, dichiarando l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate in considerazione della finalità della definizione agevolata di non imporre ai contribuenti ulteriori oneri rispetto a quelli previsti dalla legge. È stata inoltre esclusa la debenza del c.d. doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193

    L’adesione alla definizione agevolata dei carichi rientranti nel suo ambito, con pagamento integrale del dovuto e rinuncia ai procedimenti pendenti, comporta la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio.

  • L. 1 dicembre 2016, n. 225

    Norma di conversione richiamata quale base della definizione agevolata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In presenza di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere conseguente a definizione agevolata e pagamento integrale, non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Massime di principio

  • L’istanza di adesione alla definizione agevolata, seguita dall’ammissione alla procedura, dal pagamento integrale delle somme dovute e dal deposito di un atto di rinuncia o di richiesta di estinzione, integra una manifestazione inequivoca di rinuncia al ricorso e consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • Quando la lite tributaria si estingue per effetto della definizione agevolata, le spese processuali possono essere compensate in ragione della ratio legis di non aggravare ulteriormente il contribuente con oneri diversi da quelli stabiliti dalla procedura speciale.
  • L’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere derivante da definizione agevolata esclude, in linea di principio, l’applicazione del c.d. doppio contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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