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Ordinanza

Ordinanza n. 1980/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 12/03/25, notificato con racc. a/r del successivo 14 marzo, con cui è stata annullata la SCIA prot. n. -OMISSIS- del 3/12/24, avente ad oggetto “variante in corso d’opera per la ristrutturazione con adeguamento sismico strutturale di un fabbricato per civile abitazione costituito da 4 unità abitative, sito nel comune di Lipari via -OMISSIS-”; - ove occorra della nota di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS- del 31/12/24; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.

Giustizia amministrativa202501019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento della SCIA relativa a una variante in corso d’opera per la ristrutturazione con adeguamento sismico di un fabbricato residenziale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 12 marzo 2025 con cui è stata annullata la SCIA presentata il 3 dicembre 2024 per una variante in corso d’opera relativa alla ristrutturazione con adeguamento sismico strutturale di un fabbricato composto da quattro unità abitative nel Comune di Lipari. È stata altresì contestata, ove occorrente, la nota di avvio del procedimento del 31 dicembre 2024 e ogni atto presupposto, connesso o conseguenziale. Nel giudizio sono intervenuti ad opponendum due privati controinteressati. Questi ultimi hanno chiesto la sospensione del processo, evidenziando il carattere pregiudiziale del giudizio di appello pendente innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana contro la sentenza del TAR Sicilia n. 2956/2024, relativa al titolo edilizio abilitativo dell’intervento principale. Il ricorrente ha aderito all’istanza, riconoscendo la rilevanza pregiudiziale del giudizio d’appello.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i vizi dedotti contro l’annullamento della SCIA. Ha disposto la sospensione del giudizio in attesa della definizione dell’appello pendente innanzi al CGARS, ritenendo che il procedimento concernente la variante sia parte integrante di quello relativo al titolo edilizio dell’intervento principale. Il giudice ha richiamato l’art. 79 c.p.a., interpretato nel senso che il rinvio al codice di procedura civile comprende anche l’applicabilità dell’art. 337 c.p.c. e della sospensione facoltativa in presenza di una causa pregiudiziale pendente in appello. La sospensione è stata ritenuta opportuna per evitare attività processuali potenzialmente inutili e il rischio di una pronuncia inutiliter data o di contrasto tra decisioni. È stato precisato che, dopo la pubblicazione della pronuncia d’appello, le parti dovranno presentare istanza di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa di sospensione, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 79 c.p.a.

    Il rinvio al codice di procedura civile consente di applicare nel processo amministrativo anche la disciplina della sospensione prevista dal codice di procedura civile.

  • art. 337 c.p.c.

    La sospensione facoltativa può essere disposta quando la definizione di un giudizio pendente in appello è pregiudiziale e occorre prevenire attività processuali inutili o il rischio di contrasto tra pronunce.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione

    Una volta cessata la causa di sospensione, le parti devono presentare istanza di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto rilevante.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo è applicabile, in forza dell’art. 79 c.p.a., anche la sospensione facoltativa prevista dall’art. 337 c.p.c. quando pende in appello un giudizio la cui definizione presenta carattere pregiudiziale rispetto alla controversia amministrativa.
  • La sospensione facoltativa del processo è giustificata dall’esigenza di evitare lo svolgimento di attività processuali che potrebbe perdere utilità e di prevenire il rischio di pronunce inutiliter data o tra loro contrastanti.
  • Quando la controversia relativa a un titolo edilizio principale è ancora sub iudice in appello e il giudizio successivo riguarda un procedimento strettamente integrato con quel titolo, l’esito dell’appello può costituire causa di sospensione del giudizio successivo.
  • Dopo la cessazione della causa di sospensione, la prosecuzione del giudizio amministrativo richiede la presentazione, a cura delle parti, dell’istanza di fissazione dell’udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la sospensione, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaSanzioni amministrative pecuniarieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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