Cassazione Civile, Ordinanza n. 20371/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di ripetizione, da parte dell'ente previdenziale, di una somma già corrisposta a titolo di indennità di mobilità in deroga, ritenuta dall'ente non dovuta perché, secondo la sua prospettazione, erogata in costanza di ASPI e dunque in presenza di prestazioni incompatibili. Il giudice di merito aveva invece escluso l'indebito, rilevando che non vi era cumulo tra prestazioni incumulabili ma successione temporale di prestazioni diverse: il lavoratore aveva fruito prima dell'ASPI e solo per il periodo successivo aveva chiesto la mobilità in deroga. Nel ricorso per cassazione l'ente deduceva, con il primo motivo, violazione della disciplina normativa sulla mobilità in deroga, sostenendo l'incompatibilità con mobilità ordinaria e ASPI e l'errore della corte territoriale nell'applicare l'art. 4 del d.l. 54/2013 invece del d.m. 1 agosto 2014, reputato impeditivo della prestazione; inoltre contestava l'ammissibilità della domanda di mobilità presentata prima della scadenza dell'ASPI. Con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 1362 c.c. in relazione alle norme richiamate, senza tuttavia indicare quale criterio interpretativo fosse stato violato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure non si confrontavano con le rationes decidendi della sentenza impugnata: la corte d'appello aveva infatti ritenuto applicabile il regime dell'art. 4 del d.l. 54/2013, che consentiva la fruizione della mobilità in deroga anche a chi avesse già percepito altra prestazione per inoccupazione, ed aveva escluso l'applicabilità del d.m. 1 agosto 2014 perché sopravvenuto rispetto alla nascita del diritto e comunque non idoneo, come fonte secondaria, a introdurre nuove incompatibilità. Inoltre, il giudice di merito aveva affermato che la domanda di mobilità in deroga poteva essere presentata anche prima della scadenza dell'ASPI, poiché la normativa prevedeva solo un termine finale entro sessanta giorni dalla cessazione della prima prestazione, non anche un dies a quo a pena di inammissibilità. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile anche perché privo dell'indicazione del criterio ermeneutico asseritamente violato e perché diretto a discutere norme ritenute inapplicabili. L'ente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, commi 64, 65, 66 e 67, L. 92/2012
richiamato dall'ente per sostenere la disciplina della mobilità in deroga e le relative incompatibilità, ma la censura è stata ritenuta non decisiva rispetto alla motivazione della sentenza impugnata
art. 4, comma 2, D.L. 54/2013
ritenuto dalla corte territoriale regime applicabile, in quanto consentiva l'erogazione della mobilità in deroga anche a chi avesse già fruito di altra prestazione per caso di inoccupazione
D.M. 1 agosto 2014 n. 83473
ritenuto inapplicabile perché sopravvenuto rispetto alla nascita del diritto alla prestazione e comunque non idoneo, come fonte secondaria, a stabilire incompatibilità tra prestazioni
art. 1362 c.c.
la censura è stata dichiarata inammissibile perché non specificava quale criterio interpretativo fosse stato violato e riguardava norme considerate inapplicabili dal giudice di merito
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.
- La disciplina sopravvenuta non può essere applicata retroattivamente per incidere su diritti già sorti, salvo espressa previsione normativa.
- Una fonte secondaria non può introdurre nuove incompatibilità o limitazioni sostanziali non previste dalla fonte primaria che regola la prestazione.
- Quando la normativa prevede solo un termine finale per la presentazione della domanda di una seconda prestazione, non può inferirsi un termine iniziale o una decadenza implicita se il testo non lo stabilisce espressamente.
- La censura di violazione dei criteri ermeneutici dell'art. 1362 c.c. è inammissibile se non indica specificamente quale regola interpretativa sia stata violata e in che modo.
Come è indicizzato
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