Cassazione Penale, Sentenza n. 2159/2022 del 19/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato contro la conferma in appello della condanna per omissione di soccorso e allontanamento dopo incidente (art. 189, commi 6 e 7, Cod. Strada). Il ricorrente sosteneva l'assenza del dolo perché non si sarebbe accorto dell'urto: versione coerente fin dall'immediatezza, volume elevato dello stereo al momento della manovra, e documenti probatori difensivi ignorati dai giudici di merito. Contestata violazione di legge e vizio di motivazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità delle censure e per mancato confronto con la motivazione delle sentenze di merito. La Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la valutazione dei giudici di merito che hanno accertato il dolo: l'urto è stato causato dall'omessa precedenza durante una svolta a sinistra (colpo tra anteriore destro dell'auto e anteriore sinistro del motociclo), circostanze obiettive (luce dei fanali, rumore dell'urto, vibrazioni, visibilità) rendevano credibile che l'imputato dovesse essersi accorto dell'impatto e nondimeno non si sia fermato a prestare soccorso. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di Euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice della Strada, art. 189, commi 6 e 7
art. 189, commi 6 e 7, cod. strada
La norma punisce l'allontanamento e l'omissione di soccorso dopo aver cagionato lesioni con un veicolo. La Corte ha interpretato che la consapevolezza di aver causato l'incidente (desumibile da luci, rumore, vibrazioni e dinamica dell'urto) integra l'elemento soggettivo necessario per configurare il reato, giustificando la condanna per mancata prestazione di assistenza.
Giurisprudenza - principio della doppia conformità
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019
Quando sentenza di primo grado e sentenza d'appello sono conformi e argomentativamente saldate, vanno lette congiuntamente come un unico corpo decisionale; la Corte ha applicato tale principio per valorizzare la motivazione complessiva.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Corte cost. sent. n. 186/2000
Riferimento usato in relazione alla determinazione delle conseguenze per l'inammissibilità del ricorso: non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si applicano le sanzioni pecuniarie e le spese processuali.
Massime di principio
- In ipotesi di investimento con lesioni, la valutazione del dolo nell'allontanamento si fonda su elementi oggettivi (dinamica dell'urto, posizione dei veicoli, illuminazione, rumori e vibrazioni): tali elementi possono far ritenere credibile la consapevolezza dell'autore e giustificare la condanna per omissione di soccorso.
- L'affermazione soggettiva di non essersi accorti dell'urto (es. per volume dello stereo) deve essere provata e plausibile; la semplice dichiarazione non è sufficiente se contraddetta da circostanze obiettive che rendono l'urto percepibile.
- Censure generiche in cassazione che non affrontano punto per punto la motivazione delle sentenze di merito sono destinate all'inammissibilità: il ricorrente deve criticare specificamente le argomentazioni dei giudici sottoposte a sindacato di legittimità.
- Quando primo grado e appello sono conformi nella motivazione, le due decisioni possono essere considerate congiuntamente (doppia conforme), rendendo più solida la valutazione di merito e più difficile il successo del ricorso per cassazione.
- In caso di ricorso inammissibile e mancata sussistenza di causa di esclusione di responsabilità per l'inammissibilità, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
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