Cassazione Penale, Sentenza n. 19981/2026 del 29/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, in qualità di terzi intestatari, chiedevano la revocazione del decreto di confisca di prevenzione riguardante beni a loro formalmente intestati perché ritenuti nella disponibilità di Antimo Morlando, la cui pericolosità sarebbe stata qualificata e i cui acquisti sarebbero stati finanziati con proventi illeciti mascherati da intestazioni fittizie. Il ricorso per cassazione solleva quattro profili: (1) questioni di ammissibilità procedurale e trasmissione degli atti (contestazione della competenza e mancata/incompleta trasmissione degli atti, con produzione documentale successiva); (2) rilievi sull'efficacia probatoria di sentenze di assoluzione e provvedimenti di revoca precedenti ai fini della revocazione della confisca preventiva (anche alla luce della disciplina previgente, legge n.1423/1956); (3) effetto sull'assetto processuale dell'annullamento disposto in sede di legittimità del decreto di confisca della Corte d'appello di Napoli e conseguenze sulla posizione dei terzi; (4) rispetto del termine semestrale di cui all'art. 28, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, con riferimento alla decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza ritenuta novum.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Pur affermando che la richiesta di revocazione può essere proposta anche nella cancelleria del giudice incompetente (che provvederà a trasmettere l'istanza al giudice competente), la Corte ha ritenuto che i presunti novità invocate dai ricorrenti non fossero idonee a determinare la revocazione: le pronunce rilevate risultano, in parte, provvisorie o non idonee a incidere definitivamente sui presupposti della confisca di prevenzione nei confronti dei terzi. In particolare la sentenza penale di condanna/ confisca nei confronti di Antimo Morlando era divenuta irrevocabile con sentenza di questa Corte del 23/05/2024, e una successiva pronuncia di annullamento con rinvio del decreto della Corte d'appello di Napoli (del 14/07/2025) risultava ancora sub judice e dunque non poteva costituire novum definitivo. Per tali ragioni la revocazione richiesta non poteva trovare accoglimento. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e all'ammenda di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 582 cod. proc. pen.
Riferimento alla regola sulle forme di impugnazione e sulla competenza del giudice per la proposizione del rimedio; la Corte conferma che, anche se proposta presso cancellerie incompetenti, l'istanza deve essere trasmessa al giudice competente
art. 568, comma 5 cod. proc. pen.
Principio del "favor impugnationis" applicato anche alle istanze di revisione/revocazione richiede che l'atto sia comunque trasmesso al giudice competente
art. 11 cod. proc. pen.
Criteri di individuazione del giudice competente cui va trasmessa l'istanza presentata in cancelleria incompetente
art. 28, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159
Il termine per proporre la revocazione decorre dal momento in cui la decisione novativa è divenuta definitiva; le sentenze non definitive non possono essere considerate novum valido ai fini della decadenza
legge 27 dicembre 1956, n.1423
Riferimento alla disciplina previgente della prevenzione patrimoniale per sostenere l'importanza di valutare la successione temporale di decisioni (assoluzioni/condanne/revoche) nella ricostruzione del bis in idem e della pericolosità
art. 630 e seguenti cod. proc. pen.
Richiamati come disciplina di riferimento per rimedi che possono essere compatibili con l'art. 28 d.lgs. 159/2011; la Corte usa il parallelismo per confermare il regime delle impugnazioni e della trasmissione degli atti
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in cassazione; applicata insieme alla statuizione di responsabilità per la formulazione dei motivi e all'irrogazione dell'ammenda
Massime di principio
- La richiesta di revocazione della confisca può essere depositata anche presso la cancelleria di un giudice formalmente incompetente; l'atto sarà trasmesso al giudice competente secondo il principio del "favor impugnationis"
- Per costituire novum idoneo a giustificare la revocazione occorre una decisione definitiva: sentenze o provvedimenti ancora sub judice o non passati in giudicato non possono essere assunti a base della revocazione
- Le sentenze penali (assoluzioni o condanne) influenzano la valutazione della revocazione della confisca solo se risultano definitive e attinenti alla pericolosità o al titolo di provenienza dei beni al momento dell'acquisto
- Il termine semestrale previsto dall'art. 28, comma 3, d.lgs. 159/2011 decorre dal momento della definitiva conoscenza del fatto o della decisione novativa (passaggio in giudicato); è quindi essenziale monitorare le date di irrevocabilità per valutare la tempestività dell'istanza
- In caso di ricorsi infondati o formulati con negligenza i ricorrenti possono essere condannati al pagamento delle spese e a sanzioni (es. ammenda), quindi è necessario curare la completezza e la solidità probatoria delle istanze di revocazione
- La revocazione della confisca preventiva richiede accertamenti specifici sulla pericolosità dell'interessato al tempo dell'acquisto dei beni e sulla riconducibilità effettiva dei beni ai proventi illeciti; elementi processuali parziali o provvisori non bastano
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