Cassazione Penale, Sentenza n. 26369/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un provvedimento di aggravamento della misura cautelare personale: gli arresti domiciliari applicati a un indagato/imputato sono stati sostituiti con la custodia in carcere, ai sensi dell'art. 276 c.p.p., in ragione di una trasgressione alle prescrizioni cautelari. Il Tribunale del riesame ha confermato l'ordinanza del G.I.P. che aveva disposto l'aggravamento. Il ricorrente ha dedotto tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla valutazione della trasgressione come non di lieve entità, sostenendo che il giudice si sarebbe concentrato solo sull'allontanamento e su una telefonata dell'indagato, senza considerare elementi favorevoli, tra cui il successivo rientro spontaneo nell'abitazione; 2) violazione di legge e difetto di motivazione per non avere il giudice spiegato l'inadeguatezza di misure meno afflittive, in particolare del braccialetto elettronico; 3) contraddittorietà e illogicità della motivazione in punto di pericolo di fuga, poiché il rientro spontaneo avrebbe smentito la volontà di sottrarsi alla misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo congruo sia sulla non lieve entità della violazione sia sulla persistenza del pericolo di fuga, valorizzando la condanna per rapina tentata e consumata con uso di coltello, la continuità spazio-temporale delle condotte e l'insofferenza del soggetto alle prescrizioni. Quanto alla proporzionalità dell'aggravamento, la Corte ha richiamato l'art. 276 c.p.p., osservando che, esclusa la lieve entità della trasgressione, era legittimo l'aggravamento della misura. La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che il controllo di legittimità sulle misure cautelari è limitato alla verifica della congruenza logica e giuridica della motivazione del giudice della cautela. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 276 c.p.p.
in tema di trasgressione alle prescrizioni cautelari, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con misura più grave tenendo conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione; esclusa la lieve entità, l'aggravamento è legittimo
art. 275 c.p.p.
richiamato dalla difesa per sostenere la necessità di motivare sull'inadeguatezza di misure meno afflittive; la Corte non accoglie la censura perché la motivazione del riesame è ritenuta congrua
art. 292 c.p.p.
richiamato quale parametro del dovere di motivazione sulle esigenze e adeguatezza cautelari
art. 606 c.p.p.
comma 1, lett. b), c) ed e)
indica i vizi dedotti nel ricorso per cassazione: violazione di legge e vizi di motivazione
art. 616 c.p.p.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende
art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari personali, la Corte di cassazione non rivaluta il merito degli elementi indiziari o cautelari, ma verifica soltanto che il provvedimento impugnato dia conto in modo logico e congruo delle ragioni poste a fondamento della decisione.
- In tema di aggravamento della misura cautelare per trasgressione alle prescrizioni, la valutazione della non lieve entità della violazione deve essere effettuata considerando entità, motivi e circostanze del comportamento, e può essere sorretta dal complesso della condotta e dal contesto fattuale, non da singoli frammenti isolati.
- Quando la trasgressione non sia qualificabile come lieve, il giudice può legittimamente sostituire una misura meno grave con una più afflittiva, senza che sia richiesta una motivazione autonoma sganciata dalla valutazione della violazione stessa.
- Il giudizio sul pericolo di fuga e sulla adeguatezza della misura cautelare appartiene primariamente al giudice della cautela; in cassazione è sindacabile solo per manifeste illogicità o carenze motivazionali rilevanti.
- Il sopravvenuto o successivo comportamento collaborativo dell'indagato non impone di per sé l'esclusione del pericolo di fuga, se il giudice ha spiegato in modo non illogico perché ritiene persistente il rischio cautelare.
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