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Sentenza

Sentenza n. 484/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale del 16 dicembre 2025, preceduto dalla deliberazione del Consiglio provinciale di disciplina, che ha inflitto un mese di sospensione dal servizio e ha escluso la restitutio in integrum per il periodo di sospensione cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’assistente capo della Polizia di Stato ha chiesto l’annullamento del decreto disciplinare, della deliberazione del Consiglio provinciale di disciplina e degli atti istruttori presupposti, nonché la ricostruzione della carriera e il pagamento degli emolumenti relativi al periodo di sospensione. La sanzione di un mese di sospensione era stata irrogata per la formazione di verbali ideologicamente falsi nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria; il procedimento penale si era concluso con condanna irrevocabile per il reato di cui all’art. 479 c.p. e con assoluzione dall’imputazione di depistaggio. Primo motivo: violazione della disciplina delle sanzioni eccesso di potere per motivazione insufficiente, erroneità dei presupposti, mancata valutazione di misure meno afflittive e sproporzione; il ricorrente lamentava inoltre che non fossero stati considerati l’assenza di precedenti disciplinari, il servizio positivo, la collaborazione e i riconoscimenti ricevuti. Secondo motivo: contestazione della composizione del Consiglio per asserita mancata rotazione delle organizzazioni sindacali; dedotti inoltre irregolarità formali del verbale, tardività del procedimento, omessa considerazione delle difese, difetto di motivazione e di istruttoria. Terzo motivo: sostanziale recepimento acritico delle risultanze penali senza autonoma valutazione disciplinare, mancata considerazione della parziale assoluzione e della rideterminazione della pena, travisamento, sviamento, illogicità e violazione del principio di legalità. Quarto motivo: contestazione dell’esclusione della restitutio in integrum per la sospensione cautelare obbligatoria dal 28 dicembre 2020 al 15 luglio 2021 e del mancato riconoscimento economico e giuridico del relativo periodo, nonostante la sospensione disciplinare fosse durata un solo mese; prospettata anche questione di legittimità costituzionale.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e condannato il ricorrente a pagare € 1.500,00, oltre accessori, per spese di lite. Ha rigettato le censure di difetto di istruttoria e motivazione: la relazione istruttoria e la deliberazione disciplinare ricostruivano autonomamente i fatti sul piano disciplinare, esaminavano le giustificazioni, i rapporti informativi, le testimonianze, i riconoscimenti e l’assenza di precedenti. La valutazione complessiva aveva condotto a sostituire la destituzione inizialmente prospettata con la sospensione di un mese; tale attenuazione, motivata dagli elementi favorevoli, escludeva anche la dedotta sproporzione e irragionevolezza. È stata respinta la censura relativa alla mancata considerazione dell’assoluzione parziale: il Consiglio ne aveva dato espressamente atto e aveva considerato definitivo l’accertamento penale del falso ideologico. L’assoluzione dal depistaggio, motivata dall’assenza del dolo specifico di sviare le indagini, non rendeva irrilevante sul piano disciplinare la condotta diretta a consolidare il quadro probatorio, comunque incompatibile con il ruolo ricoperto. È stata dichiarata inammissibile, per difetto di legittimazione, la censura sulla mancata rotazione dei componenti sindacali, la cui eventuale lesione avrebbe riguardato le organizzazioni pretermesse; la censura è stata comunque ritenuta infondata, non emergendo una correlazione tra mancata rotazione e non genuinità del giudizio disciplinare. Le doglianze formali sono state respinte: il verbale recava data e sottoscrizioni e l’assenza di numero di protocollo costituiva mera irregolarità. È stata respinta la censura di tardività: dalla conoscenza della sentenza irrevocabile il 16 giugno 2025 il procedimento fu avviato il 15 luglio e concluso con decreto il 15 dicembre 2025; il termine complessivo di 270 giorni risultava rispettato. Infine, è stata confermata l’esclusione della restitutio in integrum per il periodo di sospensione cautelare dal 28 dicembre 2020 al 15 luglio 2021: la pena detentiva inflitta, pari a sei mesi e venti giorni anche se sospesa condizionalmente e non scontata, superava la durata della sospensione cautelare e, secondo il criterio richiamato dal TAR, il periodo corrispondente alla pena non è reintegrabile economicamente.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 8, d.P.R. 737/1981

    La disposizione in parola richiede che i due appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di qualifica superiore a quella dell’incolpato chiamati a comporre il Consiglio Provinciale di Disciplina siano designati di volta in volta dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentative sul piano nazionale, con ciò volendo garantire la rappresentatività, nei procedimenti disciplinari, delle organizzazioni sindacali; come correttamente controdedotto dall’Avvocatura dello Stato, l’eventuale inosservanza dei criteri di rotazione non può ritenersi lesiva degli interessi del ricorrente, e potrebbe solamente, in tesi, essere fatta valere dalle organizzazioni sindacali pretermesse a difesa della propria rappresentatività, con conseguente inammissibilità della censura per difetto di legittimazione attiva.

    La designazione dei componenti sindacali è funzionale alla rappresentatività delle organizzazioni. L’eventuale violazione dei criteri di rotazione non attribuisce al dipendente incolpato una legittimazione a farla valere, potendo riguardare gli interessi delle organizzazioni sindacali pretermesse.

  • art. 9, comma 2, l. 19/1990

    L’art. 9, comma 2, della Legge 7 febbraio 1990 n. 19 prevede un termine di 180 giorni, decorrente dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna, per l’avvio del procedimento disciplinare o per la prosecuzione del procedimento sospeso, e un termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento. La giurisprudenza, in proposito, ha chiarito che il predetto termine di 180 giorni, entro il quale deve essere iniziato il procedimento disciplinare, si cumula con il termine di 90 giorni previsto per la conclusione dello stesso, con la conseguenza che è concesso all’Amministrazione un termine complessivo di 270 giorni per concludere il procedimento disciplinare (Consiglio di Stato, sez. IV, 17 ottobre 2025 n. 8067, che richiama Consiglio di Stato, sez. III, n. 1359 del 16 marzo 2015).

    Il termine di 180 giorni per avviare o proseguire il procedimento e quello di 90 giorni per concluderlo si cumulano: l’amministrazione dispone quindi, nel complesso, di 270 giorni per la conclusione.

  • art. 96, comma 2, d.P.R. 3/1957

    Resta escluso dalla reintegrazione economica di cui all’art. 96 il periodo corrispondente alla pena detentiva inflitta dal giudice penale, anche se la stessa non deve essere scontata: per tale periodo, infatti, la responsabilità dell’interruzione del sinallagma tra prestazione lavorativa e controprestazione non può essere ricondotta al comportamento dell’amministrazione, restando confermate "in parte qua" le ragioni di cautela poste a fondamento della sospensione dal servizio.

    La restitutio in integrum per la sospensione cautelare eccedente la sanzione disciplinare non comprende il periodo corrispondente alla pena detentiva inflitta, anche quando la pena non sia da eseguire.

  • art. 653, comma 1-bis, c.p.p.

    Il Consiglio, nella valutazione dei fatti e degli atti di causa, ha preso atto della parziale assoluzione e della piena efficacia di giudicato della sentenza penale ai sensi dell’art. 653, comma I-bis, del codice di procedura penale, che rende definitivo l’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della riferibilità soggettiva all’imputato.

    Nel caso deciso, l’amministrazione ha considerato vincolante l’accertamento penale irrevocabile relativo al fatto, alla sua illiceità penale e alla riferibilità soggettiva, distinguendolo dal capo d’imputazione dal quale il dipendente era stato assolto.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare conseguente a una condanna penale irrevocabile, l’amministrazione deve distinguere gli esiti dei diversi capi d’imputazione e valutare autonomamente la rilevanza disciplinare dei fatti accertati, senza limitarsi a recepire le risultanze investigative; l’assoluzione da un distinto reato per mancanza di un elemento soggettivo specifico non esclude di per sé la rilevanza disciplinare della condotta accertata.
  • La motivazione sulla scelta e sulla proporzionalità della sanzione può risultare dalla valutazione complessiva che consideri sia la gravità dei fatti sia gli elementi favorevoli all’incolpato, quali servizio successivo, assenza di precedenti, riconoscimenti e condotta collaborativa; la sostituzione di una sanzione espulsiva prospettata con una sanzione conservativa, sulla base di tale ponderazione, può escludere la dedotta sproporzione.
  • La censura relativa alla mancata rotazione dei componenti sindacali di un organo disciplinare non è legittimamente proposta dal dipendente quando l’eventuale lesione riguarda la rappresentatività delle organizzazioni sindacali pretermesse; inoltre, la mancata rotazione non dimostra da sola la non genuinità della valutazione disciplinare.
  • I termini di 180 giorni per l’avvio o la prosecuzione del procedimento disciplinare e di 90 giorni per la sua conclusione, previsti dall’art. 9, comma 2, della l. 19/1990, si cumulano, accordando all’amministrazione un termine complessivo di 270 giorni.
  • La restitutio in integrum conseguente alla sospensione cautelare eccedente la durata della sanzione disciplinare non comprende il periodo corrispondente alla pena detentiva inflitta in sede penale, anche se sospesa condizionalmente e non eseguita.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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