Sentenza n. 5439/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione del capo della sentenza che condannava il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore distrattario)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza del Consiglio di Stato del 17 dicembre 2024, n. 10138, notificata telematicamente al Ministero della giustizia e all'Avvocatura Generale dello Stato il 19 dicembre 2024 con richiesta di pagamento, aveva condannato l'Amministrazione alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. L'Amministrazione non aveva eseguito il pagamento. I ricorrenti hanno sostenuto la competenza del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 113, comma 1, c.p.a.; l'inapplicabilità della sospensione prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, riferita ai crediti derivanti dalla legge Pinto; l'autonomia e l'esecutività del capo relativo alle spese di lite; e l'ammissibilità dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a. Il Ministero, pur costituito secondo l'epigrafe, non ha svolto difese in giudizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso nei confronti del solo avvocato Michele Liguori e ha disposto l'estromissione dell'altro difensore, poiché nel precedente giudizio quest'ultimo aveva rinunciato alla distrazione delle spese in favore del solo avvocato Michele Liguori e aveva dichiarato di non avere riscosso i compensi. Ha ordinato al Ministero della giustizia di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza n. 10138/2024 entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione, mediante il pagamento della somma liquidata, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dalla notifica della sentenza da ottemperare fino al soddisfo. Per il caso di mancato adempimento, ha designato il meccanismo di nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001: il Capo di gabinetto del Ministero dovrà nominare, su istanza del creditore insoddisfatto, un funzionario ministeriale, che dovrà provvedere entro sessanta giorni dall'insediamento. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state compensate.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
Costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del capo della pronuncia relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite.
art. 113, comma 1, c.p.a.
Individua la competenza del Consiglio di Stato a conoscere dell'ottemperanza relativa alla propria sentenza.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 24 marzo 2001, n. 89
Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi
La disposizione, riferita ai crediti liquidati a norma della legge Pinto, è stata ritenuta non applicabile al credito diretto del difensore per spese di lite liquidate in una sentenza amministrativa.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89
È stato ritenuto applicabile anche all'ottemperanza diretta a conseguire il credito per spese di lite riconosciute in favore dei difensori di soggetti titolari di crediti derivanti dall'irragionevole durata del processo, ai fini della nomina del commissario ad acta in caso di mancato adempimento.
art. 1284, comma 1, c.c.
Gli interessi legali sulla somma dovuta decorrono dalla notificazione della sentenza da ottemperare fino all'integrale soddisfo.
Massime di principio
- Il capo di una sentenza amministrativa relativo alla condanna alle spese di lite costituisce una statuizione autonoma, dotata di propria esecutività, e può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza anche indipendentemente dalla sorte della statuizione principale.
- Il difensore al quale sia stata disposta la distrazione delle spese in qualità di antistatario è legittimato a promuovere l'ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate direttamente nei suoi confronti.
- La disciplina sospensiva prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001 per i crediti derivanti dalla legge Pinto non si applica al credito diretto del difensore per spese di lite liquidate da una sentenza amministrativa, anche quando il giudizio presupposto riguardi soggetti titolari di crediti per irragionevole durata del processo.
- In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può attivare il meccanismo di nomina del commissario ad acta previsto dall'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 anche per l'esecuzione del credito relativo alle spese di lite distratte in favore del difensore.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso da più difensori, deve essere estromesso il difensore che abbia rinunciato alla distrazione delle spese in proprio favore, quando il titolo giudiziale attribuisca la distrazione esclusivamente all'altro difensore.
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