Ordinanza n. 11682/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'ottemperanza alla sentenza n. 12254/2024 pubblicata il 29.11.2024 - rg 14797/2024 emessa dal Tribunale di Roma Sezione Lavoro unitamente al decreto di correzione materiale n. cronologico 115872/2024 del 04/12/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell'amministrazione, della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 12254/2024, unitamente al decreto di correzione materiale
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 12254/2024, pubblicata il 29 novembre 2024, e del relativo decreto di correzione materiale del 4 dicembre 2024. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio le specifiche censure formulate, ma il TAR ha ritenuto necessario acquisire dall'amministrazione una relazione documentata sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure dedotte nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del giudizio. Ha disposto un incombente istruttorio ai sensi degli artt. 63, comma 1, e 64, comma 3, c.p.a., ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito di depositare, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, una relazione documentata sui fatti di causa e sulle censure dedotte. Il mancato, tardivo o insufficiente adempimento potrà essere valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. La notificazione è stata posta a carico della ricorrente, da effettuarsi entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con successivo deposito della prova entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la notificazione. La trattazione del merito è stata rinviata alla camera di consiglio del 12 gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 38 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.
art. 63, comma 1, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre i mezzi istruttori necessari ai fini della decisione.
art. 64, comma 3, c.p.a.
Costituisce il fondamento del potere del giudice di ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione documentata sui fatti di causa.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Il mancato, tardivo o insufficiente adempimento dell'incombente istruttorio può essere valutato dal giudice ai fini della decisione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.
art. 66 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.
art. 67 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, quando gli elementi disponibili non sono sufficienti per decidere, il giudice può disporre d'ufficio l'acquisizione dall'amministrazione di una relazione documentata sui fatti di causa e sulle censure dedotte.
- Il giudice può fissare un termine perentorio per l'adempimento dell'incombente istruttorio e avvertire che il mancato, tardivo o insufficiente espletamento sarà valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
- Un'ordinanza che dispone un incombente istruttorio e rinvia la trattazione del merito non definisce la domanda principale e ha natura interlocutoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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