Cassazione Civile, Ordinanza n. 21625/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Una società cooperativa, insieme al proprio legale rappresentante, aveva proposto opposizione avverso un verbale dell’Ispettorato del lavoro che contestava irregolarità relative alla posizione di otto lavoratori. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’appello aveva confermato la decisione, valorizzando le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, le richieste di intervento di alcuni di essi e la documentazione acquisita, oltre a ritenere più attendibili le dichiarazioni rese immediatamente rispetto alle successive ritrattazioni in giudizio. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto un vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello non avesse considerato una sentenza del Tribunale di Pistoia del 2020, allegata come documento nuovo in appello, con cui era stata accolta l’opposizione all’esecuzione proposta dalla cooperativa contro un lavoratore, relativa a un precetto fondato su diffida accertativa collegata al medesimo verbale ispettivo. La censura mirava in sostanza a contestare la valutazione delle prove e l’attendibilità delle dichiarazioni dei lavoratori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, formalmente costruito come omesso esame di fatto decisivo, in presenza di doppia conforme non rispettasse gli oneri di specifica indicazione delle diverse rationes decidendi delle sentenze di primo e secondo grado; inoltre la doglianza, nella sostanza, sollecitava un riesame del merito e della valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito. La Corte ha anche osservato che l’omesso esame di una sentenza prodotta come documento non integra, di per sé, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione e la censura si traduca nella contestazione di una tesi difensiva o dell’attendibilità dei testimoni. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità in favore di ciascun controricorrente e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo risultante dagli atti
Il vizio è configurabile solo se il ricorrente indica specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso e la sua decisività; non è sufficiente contestare la valutazione del materiale istruttorio o l'attendibilità dei testimoni.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
rispetto delle previsioni
Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda il motivo, nel rispetto degli oneri di specificazione e localizzazione processuale.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
rispetto delle previsioni
Il ricorso deve essere corredato dalla documentazione necessaria e deve consentire l'individuazione del fatto e del documento asseritamente omesso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis
Costituisce il parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione, richiamato per il calcolo del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o del compendio probatorio.
- In caso di doppia conforme, il ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare e confrontare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, dimostrando che siano effettivamente diverse.
- L'omesso esame di un documento o di una sentenza prodotta in causa non coincide automaticamente con l'omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- La censura che mira a contestare l'attendibilità dei testimoni o la preferenza accordata dal giudice a dichiarazioni rese in sede ispettiva rispetto a successive ritrattazioni è inammissibile in cassazione, perché attiene alla valutazione delle prove riservata al giudice di merito.
- Le dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza degli accertamenti ispettivi, se sorrette da ulteriori riscontri documentali, possono essere ritenute più affidabili delle successive difformi deposizioni rese in giudizio, in assenza di una spiegazione convincente delle divergenze.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21425/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21426/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21428/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21430/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21435/2026 del 24/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 24 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21439/2026 del 24/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →