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Legge

L.R. Emilia-Romagna 2/2004

LEGGE PER LA MONTAGNA

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 2/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge definisce politiche, strumenti di programmazione e fondi per lo sviluppo socio-economico delle zone montane dell’Emilia-Romagna, con attenzione a servizi, imprese, ambiente, agricoltura e infrastrutture. Introduce un programma regionale pluriennale, programmi triennali delle Unioni di Comuni montani e vari contributi/fondi. Le disposizioni transitorie richiamano i piani già vigenti nel 2003; la legge 22/1997 è abrogata.

Disciplina regionale per lo sviluppo della montagna in Emilia-Romagna

Disciplina regionale per lo sviluppo della montagna in Emilia-Romagna

La legge disciplina gli obiettivi, gli strumenti di programmazione e i principali canali di finanziamento per lo sviluppo socio-economico delle zone montane della Regione Emilia-Romagna. Il testo coordina l’azione di Regione, Province, Comunità montane, Comuni e Unioni di Comuni montani, con finalità di riequilibrio territoriale, tutela ambientale e sostegno alle attività economiche e ai servizi essenziali.

Principi generali e ambito territoriale

La Regione, gli enti locali e le Comunità montane cooperano per favorire lo sviluppo delle zone montane, nel rispetto della sostenibilità e con il concorso delle parti sociali. Le politiche per la montagna mirano a contrastare lo spopolamento, integrare i territori montani nel sistema regionale, garantire servizi pubblici essenziali, salvaguardare ambiente e identità locali, promuovere la difesa idrogeologica, la forestazione e l’iniziativa privata, nonché l’associazionismo tra enti.

Ai fini della legge:

  • sono Comuni montani quelli compresi nelle zone montane;
  • le zone montane sono individuate nel sistema appenninico emiliano-romagnolo secondo criteri geomorfologici e socio-economici definiti dalla Giunta regionale.

La disciplina riferita alle Comunità montane si applica anche ai Comuni nati dalla trasformazione di una Comunità montana e alle Unioni di Comuni comprendenti zone montane, definite Unioni di Comuni montani, compreso il Nuovo Circondario imolese. La Regione promuove inoltre l’integrazione delle politiche per la montagna e per le aree interne tramite strumenti da individuarsi con delibera di Giunta.

Organi di coordinamento e cooperazione istituzionale

È istituita la Conferenza per la montagna, composta dai presidenti delle Comunità montane e delle Province interessate, dai sindaci dei Comuni coinvolti e dal Presidente della Regione o loro delegati. La Conferenza è organo di coordinamento delle politiche di sviluppo montano e partecipa alla definizione del programma regionale per la montagna.

Il Presidente della Regione, o l’assessore competente su delega, presiede la Conferenza e la convoca.

La Regione può inoltre promuovere accordi con altre Regioni per programmi e progetti di interesse comune per lo sviluppo delle zone montane, sentite le Province e le Comunità montane coinvolte.

Programmazione regionale e programmazione triennale di investimento

L’Assemblea legislativa approva un programma regionale per la montagna con valenza pluriennale, che definisce:

  • le priorità per lo sviluppo delle zone montane e le linee di indirizzo per la programmazione settoriale regionale;
  • i criteri generali di riparto del Fondo regionale per la montagna, con premialità per le Unioni di Comuni montani interessate da fusioni tra Comuni o che gestiscano in forma associata funzioni e servizi strategici;
  • il monitoraggio sull’uso delle risorse regionali per la montagna, con attenzione ai programmi triennali di investimento.

Il programma regionale costituisce riferimento per gli atti di programmazione settoriale della Regione che incidono sulla montagna. La proposta è predisposta dalla Giunta con la partecipazione della Conferenza per la montagna e sottoposta all’Assemblea previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, o della precedente Conferenza Regione-Autonomie locali fino all’avvio del Consiglio.

Per l’attuazione del programma, la Giunta definisce le modalità di integrazione degli interventi settoriali nelle zone montane e le modalità di monitoraggio ai fini della rendicontazione all’Assemblea.

Le Unioni di Comuni montani approvano un programma triennale di investimento per opere e interventi prioritari nel proprio ambito, in coerenza con il programma regionale. Il programma è trasmesso alla Regione, che entro 30 giorni ne verifica la coerenza; se l’esito è positivo assegna le quote di finanziamento del Fondo regionale per la montagna, mentre in caso di incoerenza il programma è rinviato per le modifiche necessarie.

Fondo regionale per la montagna e altri fondi

Il Fondo regionale per la montagna finanzia gli interventi di sviluppo delle zone montane ed è alimentato da:

  • risorse del Fondo nazionale per la montagna attribuite alla Regione;
  • risorse regionali stabilite con la legge di bilancio.

Le risorse del Fondo regionale sono destinate:

  • al trasferimento alle Unioni di Comuni montani per i programmi triennali di investimento;
  • al finanziamento di interventi per l’avvio e lo sviluppo di attività imprenditoriali nei Comuni montani, mediante contributi alle imprese, con priorità agli interventi che riducono il consumo di suolo e creano occupazione;
  • al finanziamento di interventi a favore dei Comuni montani per ripristinare l’efficienza infrastrutturale, specie della rete stradale comunale, in caso di eventi climatici straordinari.

La Giunta disciplina condizioni, modalità, criteri di concessione ed erogazione, monitoraggio, verifica ed eventuale revoca dei finanziamenti.

Sono previsti inoltre:

  • un fondo per piccole opere e attività di riassetto idrogeologico, destinato a contributi agli imprenditori agricoli per manutenzione ambientale e opere minori nelle aziende agro-silvo-pastorali;
  • un fondo per le opere pubbliche montane, destinato alle Comunità montane per opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.

Le risorse del Fondo nazionale per la montagna sono suddivise, in linea generale, tra contributi per manutenzione stradale comunale e conferimento al Fondo regionale; una quota massima del 20% può essere destinata al fondo per le piccole opere idrogeologiche. Il riparto può essere rideterminato in sede di legge finanziaria regionale.

Sostegno ai servizi pubblici essenziali e alla connettività

In materia di scuola, Province e Comuni promuovono accordi di programma per garantire nelle aree montane un’adeguata offerta di scuola dell’infanzia, dell’obbligo e di formazione professionale, con particolare attenzione a sedi, spazi, rete scolastica, trasporti e servizi di accesso. Le Comunità montane coordinano i Comuni interessati.

In materia di trasporto pubblico locale, la Comunità montana promuove il coordinamento tra i Comuni per formulare proposte che soddisfino la domanda di mobilità. I Comuni montani autorizzati possono disciplinare con regolamento il trasporto di persone e merci di prima necessità in deroga alle disposizioni amministrative vigenti. Regione, Province e Agenzie per il trasporto tengono conto di tali proposte nei propri accordi e contratti di servizio.

La Regione promuove inoltre:

  • l’informatizzazione e i collegamenti telematici tra amministrazioni ed enti, anche mediante sportelli telematici;
  • la diffusione della banda larga nelle aree montane;
  • progetti per portare copertura televisiva e di telefonia mobile nelle zone ancora scoperte.

Sostegno alle attività economiche, agricole e forestali

La legge prevede diversi interventi di sviluppo economico locale.

Per le produzioni forestali, la Regione promuove accordi interprofessionali tra imprese, proprietari e gestori di aree forestali e operatori della filiera del legno per un uso ecocompatibile delle risorse, anche in relazione alla produzione di energia da biomasse e scarti forestali.

Per i giovani agricoltori e la ricomposizione fondiaria nelle zone montane, la Regione riconosce preferenza, fino ad almeno il 30% delle disponibilità finanziarie previste dalla normativa vigente, per l’acquisto di terreni montani a favore di:

  • coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale under 40;
  • società di persone e cooperative con almeno il 40% di soci under 40 che siano imprenditori agricoli a titolo principale;
  • società di capitali con almeno il 40% degli amministratori under 40 e con tutti i rappresentanti legali in possesso di tale requisito; nelle accomandite per azioni è richiesto anche il 40% dei soci accomandatari under 40;
  • eredi affittuari che intendano acquistare le quote dei coeredi secondo la normativa richiamata.

Per favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunità montane possono concedere contributi per le spese di compravendita e permuta dei terreni agricoli.

La Comunità montana sostiene anche la promozione e valorizzazione dei prodotti tipici, fornendo supporto per denominazioni di origine e indicazioni geografiche, favorendo associazioni legate alle tradizioni locali, promuovendo prodotti biologici e iniziative sui prodotti tipici anche con le scuole.

Cultura, ambiente e attrattività dei territori montani

Le Comunità montane operano per la salvaguardia dell’identità culturale e sociale dei territori, promuovendo la conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, delle attività espressive tradizionali e popolari, anche con il volontariato e le associazioni.

È inoltre sostenuta la tutela dei mestieri tradizionali e delle attività artigianali artistiche e tradizionali, anche mediante formazione e interventi di riqualificazione.

In materia ambientale e paesaggistica, le Comunità montane devono tutelare il patrimonio della montagna quale risorsa fondamentale per uno sviluppo turistico di qualità.

Agevolazioni fiscali, nuove imprese e immobili per attività economiche

Ai fini dell’applicazione della normativa statale sulla semplificazione fiscale per i piccoli imprenditori commerciali dei centri montani minori, la Giunta individua i Comuni montani con meno di 1.000 abitanti e i centri abitati con meno di 500 abitanti compresi negli altri Comuni montani. L’individuazione è aggiornata ogni cinque anni.

La legge modifica inoltre la normativa regionale in materia di enti locali per includere tra le finalità lo sviluppo dell’imprenditorialità nelle zone montane.

Le Comunità montane possono concedere contributi per la ristrutturazione di immobili da destinare ad attività economiche con annessa abitazione, nel rispetto della normativa comunitaria, per favorire il riequilibrio insediativo e il recupero dei centri abitati di montagna.

Contributi per piccole opere idrogeologiche

I contributi del fondo per le piccole opere e attività di riassetto idrogeologico sono concessi dalle Comunità montane ad imprenditori agricoli, anche non a titolo principale, per piccole opere e attività di manutenzione ambientale nelle aziende agro-silvo-pastorali, inclusi interventi su pascoli e boschi utili alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al mantenimento degli impianti di forestazione per il contenimento della CO2.

Il contributo può coprire fino al 75% del costo di ciascun intervento. Le Comunità montane stabiliscono modalità di domanda, tipologie ammesse e priorità, privilegiando le zone di crinale o di vallata più esposte a spopolamento e dissesto, e possono graduare l’intensità del contributo in base alla tipologia e localizzazione degli interventi.

Copertura finanziaria, disposizioni transitorie e modifiche normative

Gli oneri del programma regionale per la montagna sono coperti con le risorse dei capitoli ordinari di spesa e delle relative unità previsionali, nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legge di bilancio o finanziaria e delle leggi di spesa settoriali vigenti.

Per i fondi specifici, la copertura è assicurata mediante i capitoli di bilancio indicati dalla legge e, per gli esercizi successivi al 2003, tramite la legge annuale di bilancio, che può aggiornare anche denominazioni e numerazioni dei capitoli e delle unità previsionali.

Sul regime transitorio, i piani pluriennali di sviluppo delle Comunità montane già approvati e vigenti alla data di entrata in vigore della legge possono essere attuati secondo la disciplina previgente; quelli in scadenza nel 2003 possono essere aggiornati con proroga per l’anno finanziario successivo.

La legge modifica la normativa regionale sulle Comunità montane, prevedendo contributi per le spese di primo impianto e di funzionamento delle Comunità montane di nuova costituzione, con riparto secondo quote fissate dalla Giunta.

È inoltre istituito l’albo regionale delle imprese forestali, tenuto per sezioni provinciali dalle CCIAA, per le imprese che operano continuativamente o prevalentemente nel settore agricolo, forestale e ambientale e che rispettano i requisiti definiti da direttiva regionale.

La legge regionale 19 luglio 1997, n. 22 è abrogata, fatti salvi gli effetti transitori previsti dalla presente legge.

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