L.R. Emilia-Romagna 4/2004
DISCIPLINA DELLA MOVIMENTAZIONE DI OVINI E CAPRINI A SCOPO DI PASCOLO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Emilia-Romagna lo spostamento di ovini e caprini per pascolo o transumanza, imponendo autorizzazione sanitaria, identificazione degli animali, requisiti sanitari, documentazione di accompagnamento e sanzioni. È prevista una direttiva attuativa regionale entro 60 giorni; la legge entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione.
Disciplina della movimentazione di ovini e caprini a scopo di pascolo
Disciplina della movimentazione di ovini e caprini a scopo di pascolo
La legge regionale dell’Emilia-Romagna regola la movimentazione di ovini e caprini sul territorio regionale quando avviene a scopo di pascolo o transumanza. L’obiettivo è prevenire la diffusione di malattie trasmissibili attraverso il pascolo, nel rispetto della competenza regionale in materia di tutela della salute e alimentazione.
Ambito di applicazione e regola generale sul pascolo
Il pascolo di ovini e caprini è ammesso solo su terreni di proprietà, in affitto o in concessione, purché chiaramente delimitati e identificabili. La disciplina si applica ai movimenti effettuati nel territorio regionale, compresi quelli intracomunali, quando finalizzati al pascolo o alla transumanza.
Autorizzazione sanitaria e modalità di trasporto
Lo spostamento degli animali a scopo di pascolo richiede un’autorizzazione sanitaria rilasciata dal sindaco del comune di destinazione, previo parere del servizio veterinario dell’Azienda USL competente per territorio. In via ordinaria, gli ovini e i caprini trasferiti per pascolo o transumanza devono essere trasportati con automezzi; altri mezzi sono ammessi solo nei casi autorizzati dal sindaco con parere conforme del servizio veterinario.
Identificazione degli animali
Tutti gli ovini e caprini interessati dalla disciplina devono essere identificati secondo le modalità previste dal D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, relativo all’identificazione e registrazione degli animali. La corretta identificazione costituisce un requisito essenziale per la legittimità della movimentazione.
Requisiti sanitari e controllo della brucellosi
Gli animali devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi ed essere in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente. Per gli ovini e caprini di età superiore a sei mesi trasportati per pascolo o transumanza è inoltre richiesto un controllo sierologico della brucellosi con esito favorevole, effettuato nei 90 giorni precedenti il trasporto.
Documentazione di accompagnamento
Gli animali trasportati con automezzo devono essere accompagnati dal modello 4 previsto dal D.P.R. n. 317 del 1996. Sul documento deve risultare anche l’esito favorevole dell’ultimo controllo sierologico effettuato. Una copia del documento deve essere consegnata al servizio veterinario dell’Azienda USL di destinazione entro 48 ore lavorative dall’arrivo degli animali.
Sanzioni e misure conseguenti
La violazione delle regole sul pascolo, sull’autorizzazione e sulla documentazione di accompagnamento comporta una sanzione amministrativa da 20 a 60 euro per capo nei confronti del proprietario. Se il proprietario non ottempera alle disposizioni impartite dagli organi di controllo, è disposta la confisca degli animali e la successiva macellazione.
La mancata identificazione prevista dalla legge comporta una sanzione da 20 a 60 euro per ogni capo non correttamente identificato. Se il proprietario non regolarizza la posizione entro 15 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, i soggetti incaricati del controllo applicano la sanzione; in caso di reiterazione l’importo è raddoppiato.
La violazione dei requisiti sanitari comporta anch’essa una sanzione da 20 a 60 euro per capo e, in ogni caso, la confisca degli animali e la loro successiva macellazione.
Disposizioni attuative ed entrata in vigore
La Giunta regionale doveva adottare, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge sul Bollettino ufficiale regionale, una direttiva applicativa. La legge è entrata in vigore sei mesi dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
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