L.R. Emilia-Romagna 3/2004
NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Emilia-Romagna autorizzazioni, controlli, vigilanza e sanzioni per produzione e commercio di vegetali e prodotti vegetali, istituisce il Registro regionale dei produttori e la tassa fitosanitaria regionale. La tassa per gli importatori è sospesa fino al provvedimento regionale di avvio, ma comunque entra in vigore dal 1° gennaio 2005. Sono previsti anche oneri per i controlli e abrogazioni di leggi regionali precedenti.
Tutela fitosanitaria regionale e tassa fitosanitaria
Tutela fitosanitaria regionale e tassa fitosanitaria
La legge disciplina in Emilia-Romagna la profilassi, la produzione e la commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali ai fini della tutela fitosanitaria. Introduce un sistema di autorizzazioni, controlli, vigilanza, sanzioni e un prelievo economico specifico per gli importatori.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina si applica alle attività connesse a vegetali, prodotti vegetali e materiali di propagazione nel territorio regionale. L’obiettivo è prevenire e limitare la diffusione di organismi nocivi, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale e delle norme statali sulla profilassi internazionale.
Autorizzazione regionale alle attività
Lo svolgimento delle attività di produzione e commercio disciplinate dalla legge richiede un’apposita autorizzazione rilasciata dalla struttura fitosanitaria regionale. Sono soggetti all’autorizzazione, tra gli altri:
- produttori di piante e materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o a cessione a terzi;
- commercianti all’ingrosso di piante e materiali di propagazione;
- importatori da paesi terzi di vegetali, prodotti vegetali e altri materiali indicati dalla normativa europea, con sedi operative in regione;
- produttori, centri di raccolta o spedizione che commercializzano all’ingrosso patate da consumo o frutti di agrumi;
- soggetti che commercializzano all’ingrosso tuberi-seme di patate;
- produttori e commercianti all’ingrosso di legnami indicati dalla direttiva europea richiamata.
Per i soggetti indicati come commercianti, importatori e operatori di alcune specifiche filiere è consentito iniziare l’attività già dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione.
Chi produce piante e relativi materiali di propagazione per il solo impiego produttivo interno all’azienda, senza autorizzazione, deve presentare una dichiarazione preventiva con specie, quantitativi, luogo di conservazione e collocazione. I piccoli quantitativi destinati a superfici limitate possono essere esonerati secondo quanto stabilito dalla struttura fitosanitaria regionale.
L’autorizzazione è personale e decade in caso di morte del titolare o di variazione della titolarità dell’impresa che comporti modifica della partita IVA. In caso di subentro, la nuova domanda va presentata entro 60 giorni; l’attività può proseguire fino al rilascio o al diniego. In caso di diniego, la struttura può fissare un termine per la commercializzazione del materiale già presente in azienda.
Procedura di rilascio
La Regione stabilisce con propri atti le procedure per il rilascio delle autorizzazioni, i requisiti di professionalità, le attrezzature minime, il modello di domanda e la documentazione da allegare. Le relative informazioni devono essere pubblicate nel Bollettino Ufficiale regionale.
Registro regionale dei produttori
Presso la struttura fitosanitaria regionale è istituito il Registro regionale dei produttori, nel quale sono iscritti i soggetti autorizzati. Il Registro svolge anche le funzioni del Registro ufficiale dei produttori previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.
Obblighi dei titolari di autorizzazione e dei produttori
Il titolare dell’autorizzazione deve:
- tenere in azienda la planimetria con l’ubicazione dei terreni e delle strutture;
- conservare la documentazione sugli acquisti e sulle cessioni;
- indicare il numero di autorizzazione nella documentazione amministrativa;
- controllare periodicamente lo stato fitosanitario e segnalare subito organismi nocivi o sospetti;
- evitare la commercializzazione di vegetali gravemente infetti o infestati;
- consentire accessi e ispezioni agli organi di vigilanza;
- rispettare le disposizioni impartite dalla struttura fitosanitaria regionale;
- comunicare entro 60 giorni ogni variazione dei dati della domanda, esclusi i dati sulle superfici utilizzate;
- rispettare gli impegni connessi alla certificazione del materiale di propagazione;
- restituire l’autorizzazione entro 30 giorni in caso di cessazione;
- collaborare con la struttura fitosanitaria regionale.
I produttori di piante e materiali di propagazione destinati alla vendita devono inoltre denunciare annualmente la produzione alla Regione, secondo le modalità stabilite. Chi si limita alla sola commercializzazione di prodotti non coltivati in azienda è tenuto solo ad alcuni degli obblighi sopra elencati, in particolare quelli documentali, di collaborazione, di segnalazione e restituzione dell’autorizzazione.
Commercializzazione diretta del produttore
La vendita diretta da parte di produttori agricoli dei vegetali e prodotti vegetali disciplinati dalla legge è consentita solo se il produttore è munito dell’autorizzazione regionale prevista dalla legge o di altra autorizzazione alla produzione rilasciata dall’autorità competente della Regione di provenienza.
Certificazione volontaria del materiale di propagazione
Il Consiglio regionale può istituire, con apposito regolamento, una certificazione volontaria di controllo genetico e sanitario per singole specie vivaistiche. L’elenco delle specie è stabilito dal responsabile della struttura fitosanitaria regionale.
Competenze della struttura fitosanitaria regionale
La struttura fitosanitaria regionale applica le norme fitosanitarie comunitarie, nazionali e regionali e svolge controlli e vigilanza su qualità del materiale di propagazione, vegetali e prodotti vegetali, nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione. Può inoltre:
- eseguire analisi specialistiche anche con istituti di ricerca, laboratori accreditati e altre istituzioni competenti;
- controllare lo stato fitosanitario e la rispondenza genetica dei materiali soggetti a certificazione;
- istituire quarantene fitosanitarie;
- istituire zone fitosanitarie tutelate e prescrivere misure preventive, fino al divieto di messa a dimora ed estirpazione di piante a rischio;
- vietare temporaneamente la messa a dimora di specie che favoriscono organismi nocivi rilevanti;
- imporre l’estirpazione di piante che favoriscono la diffusione di organismi nocivi, individuando specie e aree;
- prescrivere ulteriori misure fitosanitarie, inclusa la distruzione di vegetali, prodotti vegetali e materiali contaminati o sospetti;
- definire strategie di profilassi e difesa;
- fornire supporto tecnico-specialistico;
- tenere il Registro regionale dei produttori.
Per tali compiti la Regione si avvale di ispettori fitosanitari, agenti accertatori, consorzi fitosanitari provinciali e altri enti pubblici convenzionati, nonché di Province, Comunità montane e Comuni per l’attuazione di alcuni provvedimenti. Gli atti relativi a zone tutelate, divieti e obblighi di estirpazione devono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale regionale.
Ispettori fitosanitari e agenti accertatori
Gli ispettori fitosanitari sono individuati tra collaboratori regionali o dipendenti di enti pubblici convenzionati e sono muniti di documento di riconoscimento. Possono:
- adottare misure urgenti, anche la distruzione di vegetali, prodotti vegetali e materiali contaminati o sospetti;
- rilasciare certificati fitosanitari e autorizzazioni per esportazione, riesportazione, importazione e transito;
- esercitare i poteri previsti dalla legge n. 689 del 1981.
La Regione deve assicurare la loro specializzazione tecnica con adeguate conoscenze scientifiche e formazione professionale. Gli agenti accertatori svolgono attività di controllo, prelievo campioni e accertamento, ma non le funzioni riservate agli ispettori. I soggetti incaricati hanno libero accesso a stazioni, porti, autoporti, aeroporti e luoghi di produzione o stoccaggio.
Vigilanza e controlli
La vigilanza e il controllo sull’osservanza della legge spettano agli ispettori fitosanitari e agli agenti accertatori. I Comuni controllano anche il possesso delle autorizzazioni e il rispetto delle regole sulla commercializzazione diretta. La Regione può affidare a Province, Comunità montane e Comuni la vigilanza sui provvedimenti relativi a zone tutelate, divieti di messa a dimora ed estirpazioni.
Sanzioni amministrative
Sono previste sanzioni pecuniarie per le principali violazioni, tra cui:
- esercizio dell’attività senza autorizzazione;
- commercio di vegetali provenienti da ditte non autorizzate;
- mancata o falsa dichiarazione di autoproduzione;
- inosservanza di vari obblighi del titolare;
- mancata comunicazione delle variazioni o mancata restituzione dell’autorizzazione;
- inosservanza degli impegni di certificazione;
- mancata denuncia di produzione;
- violazione delle regole sulla commercializzazione diretta;
- mancato rispetto delle prescrizioni della struttura fitosanitaria;
- mancata estirpazione di piante soggette a divieto o a obbligo di estirpazione;
- violazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria.
Per alcune violazioni è previsto anche l’intervento sostitutivo degli organi di vigilanza, con estirpazione a spese del trasgressore. L’accertamento e l’applicazione delle sanzioni seguono la legge n. 689 del 1981 e la legge regionale n. 21 del 1984. I proventi spettano al bilancio della Regione Emilia-Romagna.
Sospensione e revoca dell’autorizzazione
La struttura fitosanitaria regionale può sospendere cautelarmente l’autorizzazione per situazioni di rischio fitosanitario, ad esempio in presenza di deperimento non spiegato, sintomi di organismi nocivi, presenza significativa di organismi pericolosi o impossibilità di dimostrare l’origine dei materiali.
In caso di recidiva nell’inosservanza delle prescrizioni, l’autorizzazione può essere sospesa fino a tre mesi. Nei casi più gravi o di inadempienza persistente può essere revocata. La revoca è obbligatoria anche se la ditta autorizzata ha cessato la produzione per oltre due anni continuativi.
Tassa fitosanitaria regionale
È istituita una tassa fitosanitaria regionale dovuta dagli importatori, da versare su conto corrente postale intestato alla Regione con causale specifica prima dell’inizio dei controlli all’importazione previsti dalla direttiva 2000/29/CE. L’importo è quello previsto dall’allegato VIII-bis della direttiva, come modificato dalla direttiva 2002/89/CE. È escluso ogni rimborso diretto o indiretto.
L’applicazione della tassa è sospesa fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale di un apposito decreto del Presidente della Giunta, adottato sulla base di un accordo interregionale o di altro atto che individui un termine omogeneo di entrata in vigore. In ogni caso la tassa entra in vigore dal 1° gennaio 2005.
Oneri per i controlli fitosanitari
La Giunta regionale può porre a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei destinatari delle attività di controllo una quota delle spese sostenute, secondo un tariffario apposito. La riscossione decorre dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della delibera regionale contenente tariffario e modalità di pagamento, e le somme sono introitate dalla Regione.
Disposizioni transitorie e regime di continuità
Restano valide fino a sostituzione le autorizzazioni rilasciate in base alla normativa regionale previgente e alle leggi statali richiamate. Il regolamento regionale sulla certificazione volontaria già vigente continua ad applicarsi fino all’adozione del nuovo regolamento previsto dalla legge.
Restano efficaci anche le determinazioni adottate dal responsabile della struttura fitosanitaria regionale in base alla normativa previgente; la loro inosservanza è punita secondo la nuova legge.
Abrogazioni
Sono abrogate la legge regionale 19 gennaio 1998, n. 3, e la legge regionale 21 agosto 2001, n. 31. La disciplina della presente legge sostituisce quindi la normativa regionale precedente in materia fitosanitaria e di tassa fitosanitaria.
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