Sentenza n. 855/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento del 3 maggio 2024 con il quale l’Area Territorio e Ambiente – Servizio Sue - dell’Unione Romagna Faentina - dichiarava l’inefficacia della SCIA 2022\101161; - nonché di tutti gli atti antecedenti, concomitanti e susseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di dichiarazione di inefficacia della SCIA relativa alla ristrutturazione edilizia di un edificio colonico, con demolizione e ricostruzione, sdoppiamento di unità immobiliari e realizzazione di box per cavalli
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Unione della Romagna Faentina ha dichiarato l'inefficacia della SCIA presentata per un intervento edilizio comprendente la realizzazione di box per cavalli. Il procedimento aveva evidenziato, sulla base dei pareri dell'AUSL, la necessità di collocare le aree destinate agli equidi a distanza non inferiore a 30 metri dal confine vicino, realizzare una fascia arborea di mitigazione e dotare l'insediamento di una concimaia adeguata al numero di animali, oltre ad adottare misure per evitare odori, proliferazione di insetti e contaminazione delle acque. L'amministrazione aveva inoltre richiesto una perizia tecnica giurata attestante le condizioni di non conservabilità dell'edificio, prevista dalle norme tecniche del RUE comunale. La ricorrente ha dedotto: difetto di motivazione, ritenendo generiche le ragioni del provvedimento; erronea applicazione dell'art. 233 del R.D. n. 1265/1934, sostenendo che l'art. 236 escludesse l'obbligo di concimaia per animali allo stato brado o semibrado; erronea applicazione della disciplina, poiché i cavalli sarebbero animali da affezione e il letame sarebbe stato smaltito tramite una cooperativa; erronea applicazione dell'art. 104 del Regolamento d'Igiene del Comune di Faenza; disparità di trattamento rispetto ad altri richiedenti ai quali sarebbero stati autorizzati box per cavalli senza obbligo di concimaia.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguata la motivazione del provvedimento, anche perché integrata mediante il richiamo per relationem agli atti del procedimento, ai rilievi già comunicati alla ricorrente e ai pareri dell'AUSL. Ha confermato la necessità della concimaia: l'art. 233 del R.D. n. 1265/1934 impone tale dotazione per le stalle rurali destinate a più di due capi adulti, mentre l'eccezione per gli animali allo stato brado o semibrado deve essere interpretata restrittivamente e opera solo quando le concrete condizioni di detenzione escludano problematiche igienico-sanitarie anche in assenza di concimaia. Nel caso concreto, la superficie esterna utilizzabile dagli animali non era quella dell'intero fondo, ma quella delimitata negli elaborati progettuali, ritenuta insufficiente per qualificare la detenzione come brada o semibrada. Inoltre, l'art. 104 del regolamento comunale esclude l'obbligo solo per animali effettivamente tenuti all'aperto e nel rispetto delle norme sanitarie e ambientali; la presenza di un pozzo per uso irriguo alimentato dalla falda rendeva comunque rilevanti i rischi di contaminazione. Il richiamo all'art. 237 del R.D. n. 1265/1934 è stato ritenuto inconferente, sia perché un eventuale deposito comunale non sostituisce l'obbligo del privato di dotarsi della concimaia, sia perché l'area si trova in territorio rurale e non in un agglomerato urbano. È stata respinta anche la tesi relativa agli animali da affezione, poiché l'obbligo dipende dal numero di capi e dalla presenza della stalla, non dalla finalità dell'allevamento né dalle modalità prospettate per lo smaltimento del letame. La censura relativa all'art. 104 è stata respinta per il suo contenuto univoco. La disparità di trattamento è stata ritenuta generica e non dimostrata quanto all'identità delle situazioni comparate; la richiesta istruttoria ex art. 63 c.p.a. è stata qualificata come esplorativa. In ogni caso, eventuali autorizzazioni illegittime rilasciate a terzi non potevano fondare una pretesa della ricorrente. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 3.000 euro, oltre accessori, per spese di lite in favore dell'Unione.
Norme richiamate
art. 233 R.D. n. 1265/1934
Le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti, debbono essere dotate di una concimaia, atta ad evitare disperdimento di liquidi, avente platea impermeabile.
La disposizione tutela il benessere animale e la salute pubblica e impone la concimaia per le stalle rurali destinate a più di due capi adulti.
art. 236 R.D. n. 1265/1934
L'esclusione della disciplina per animali allo stato brado o semibrado deve essere interpretata restrittivamente e riguarda solo situazioni nelle quali le concrete condizioni di vita degli animali escludano problematiche igienico-sanitarie anche in assenza di concimaia.
art. 237 R.D. n. 1265/1934
l'obbligo di curare la costruzione di adatti depositi per una razionale collocazione e conservazione del letame prodotto entro i limiti degli agglomerati urbani
La previsione relativa ai depositi comunali negli agglomerati urbani non elimina l'obbligo del privato di dotarsi della concimaia e non è applicabile a un allevamento collocato in territorio rurale.
art. 104 Regolamento d'Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria del Comune di Faenza
L'esenzione dall'obbligo di concimaia per animali allo stato brado o tenuti esclusivamente in recinto all'aperto opera solo quando ciò sia consentito dalla normativa sanitaria e ambientale e siano adottate misure idonee a prevenire insetti e contaminazione dei corpi idrici.
art. 94 Regolamento d'Igiene del Comune di Faenza
La disposizione è stata considerata ai fini della distanza delle recinzioni destinate agli equidi dalle abitazioni e dai fondi vicini.
art. 6 N.d.A. del RUE del Comune di Faenza
La disposizione richiede una perizia tecnica giurata attestante le condizioni di non conservabilità dell'edificio; la sua mancata presentazione ha costituito un ulteriore motivo ostativo alla SCIA.
art. 10-bis l. n. 241/1990
L'amministrazione ha comunicato i motivi ostativi prima di adottare il provvedimento conclusivo, garantendo il contraddittorio procedimentale.
art. 63 c.p.a.
La richiesta istruttoria volta ad acquisire elementi sulle autorizzazioni rilasciate a terzi non può essere utilizzata in modo esplorativo per colmare la genericità della censura di disparità di trattamento.
legge n. 215/2015
Il richiamo alla disciplina degli animali da affezione non esclude l'obbligo di concimaia previsto per stalle con più di due capi adulti.
Massime di principio
- L'obbligo di dotare di concimaia una stalla rurale destinata a più di due capi adulti opera indipendentemente dalla finalità dell'allevamento e dalle modalità con cui il proprietario intenda successivamente smaltire il letame.
- L'eccezione prevista per gli animali allo stato brado o semibrado deve essere interpretata restrittivamente e richiede che le concrete condizioni di detenzione, valutate con riferimento all'area effettivamente destinata agli animali, escludano rischi igienico-sanitari anche in assenza di concimaia.
- Ai fini della qualificazione della detenzione come brada o semibrada non è sufficiente richiamare la superficie catastale o l'estensione complessiva del fondo; rileva l'area concretamente delimitata e utilizzabile dagli animali secondo il progetto presentato.
- L'esenzione dall'obbligo di concimaia prevista dalla disciplina comunale per animali tenuti all'aperto non opera quando permangano rischi di contaminazione ambientale, anche con riferimento alla presenza di corpi idrici superficiali o sotterranei, e non siano assicurate adeguate misure di prevenzione.
- La motivazione di un provvedimento può risultare adeguata anche mediante richiamo per relationem agli atti del procedimento, purché i rilievi richiamati siano specifici, conoscibili dall'interessato e idonei a rendere comprensibile la ragione della decisione.
- La censura di disparità di trattamento richiede l'allegazione specifica dell'identità o sostanziale comparabilità delle situazioni; eventuali provvedimenti illegittimi favorevoli adottati nei confronti di terzi non attribuiscono al ricorrente il diritto alla reiterazione dell'illegittimità.
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