Cassazione Civile, Ordinanza n. 33241/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. È stata esclusa la pronuncia sulle spese, poiché la parte intimata non aveva svolto attività difensiva.
Esito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasceva da un conflitto tra confinanti in materia di distanze legali tra fabbricati. In primo grado una parte aveva chiesto la rimozione di opere edilizie ritenute in violazione delle distanze; la controparte aveva reagito con domanda riconvenzionale per l'eliminazione di altre opere asseritamente in contrasto con la normativa urbanistica-edilizia e con una servitù di veduta. La Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva rigettato il ricorso principale della parte soccombente e accolto in parte il ricorso incidentale dell'altra parte, limitatamente al mancato riconoscimento del risarcimento del danno da violazione delle distanze. Con il presente ricorso per revocazione i ricorrenti impugnavano tale ordinanza, affidandosi a un solo motivo; tuttavia, prima della decisione, depositavano atto di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato quale base procedurale per la proposta di definizione del giudizio comunicata alle parti
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato quale base per la fissazione dell'adunanza camerale
art. 391 c.p.c.
non citato espressamente nel testo, ma la rinuncia al ricorso ha determinato l'estinzione del giudizio
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente depositata, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In assenza di attività difensiva della parte intimata, la declaratoria di estinzione può essere accompagnata dalla compensazione implicita delle spese, con decisione di non liquidarle.
- Nel giudizio di cassazione il deposito della rinuncia prima della decisione rende superflua ogni valutazione sul merito dei motivi di impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33118/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33122/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33127/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33130/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33131/2023 del 29/11/2023
- ordinanza_civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33134/2023 del 29/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →