Cassazione Penale, Sentenza n. 38047/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riconoscimento dell'equo indennizzo per ingiusta detenzione in relazione a un'ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. di Taranto per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente era stato poi assolto in appello con sentenza definitiva. La Corte d'appello di Lecce (sez. distaccata di Taranto), quale giudice della riparazione ex art. 314 c.p.p., aveva rigettato l'istanza ritenendo sussistente la condizione ostativa della colpa grave, valutando in particolare la quantità di hashish sequestrata e le dichiarazioni del ricorrente. Il ricorrente impugnava l'ordinanza per violazione di art. 314 c.p.p. e per vizi motivazionali, sostenendo che la Corte territoriale si era fondata solo sull'elemento quantitativo senza considerare l'assenza di confezionamento in dosi e altri elementi favorevoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che il giudice della riparazione deve compiere una valutazione autonoma ex ante per stabilire se la condotta dell'indagato abbia dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione mediante dolo o colpa grave. Nel caso concreto la Corte territoriale ha motivato, in modo congruo e non manifestamente illogico, che la condotta del ricorrente era gravemente colposa: circa 92 grammi di hashish (stimate 313 dosi) ritenuti rilevanti, letti insieme a dichiarazioni contraddittorie e false sull'uso personale (dichiarata inizialmente assunzione compatibile con 200 giorni di provvista, poi in primo grado indicata assunzione di molte dosi al giorno). Tali elementi hanno giustificato la qualificazione come condotta ostativa all'indennizzo. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate in complessivi euro 1.000.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione e la condizione ostativa rappresentata da dolo o colpa grave del richiedente. La Corte interpreta la norma nel senso che il giudice della riparazione deve valutare, con giudizio ex ante e autonomo rispetto al processo penale, se la condotta del richiedente abbia dato causa o concorso a dare causa all'ordinanza cautelare; la colpa grave può emergere anche da condotte non necessariamente costitutive di reato ma che hanno creato una falsa apparenza di illecito.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che disciplina il reato relativo agli stupefacenti, che ha costituito il fondamento dell'ordinanza cautelare originaria; nel giudizio di riparazione la rilevanza dell'articolo è funzionale a contestualizzare le ragioni dell'intervento delle autorità (es.: quantità sequestrata, modalità di detenzione).
art. 4, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 188 del 2021
Riferimento alla modifica normativa di rilevanza procedurale: la Corte richiama che, anche dopo tale modifica, le dichiarazioni ambigue, false o reticenti rese dall'indagato possono rilevare ai fini dell'accertamento della condotta ostativa ex art. 314 c.p.p.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma ex ante rispetto al processo penale: non si (ri)valuta la colpevolezza, ma se la condotta abbia creato la falsa apparenza di un illecito tale da determinare l'adozione o il mantenimento della misura cautelare.
- La 'colpa grave' ex art. 314 c.p.p. può emergere da condotte non necessariamente qualificabili come reato: grave negligenza, imprudenza o comportamenti che abbiano in modo macroscopico favorito l'intervento dell'autorità sono idonei a escludere l'indennizzo.
- La quantità dello stupefacente sequestrato è un elemento rilevante e, se significativa rispetto a parametri di dose, può contribuire a fondare la qualifica di condotta gravemente colposa, soprattutto se combinata con altri elementi.
- Le dichiarazioni dell'indagato (ambigue, false o reticenti) hanno rilievo nella valutazione della sussistenza della condotta ostativa: incongruenze successive o menzogne emergenti in fase di processo rafforzano l'ostatività.
- I giudizi di fatto del giudice di merito sono in linea di massima insindacabili in Cassazione salvo motivazione manifestamente illogica o contraddittoria: chi contesta il rigetto dell'indennizzo deve quindi puntare a dimostrare vizi chiari della motivazione e non solo divergenze di valutazione.
- In casi simili conviene documentare elementi concreti che possano escludere la configurabilità di una disponibilità rilevante ai fini di spaccio (assenza di confezionamento, materiali per il taglio/confezionamento, modalità di detenzione, dichiarazioni coerenti e documentabili sull'uso personale).
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