Sentenza n. 1843/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 4733/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva ordinato l'assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, con sentenza n. 4733/2024, aveva condannato il Ministero all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, mediante emissione di buoni elettronici del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. La sentenza era stata notificata al Ministero il 4 novembre 2024, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 16 giugno 2025, ed era divenuta definitiva. La ricorrente ha quindi lamentato la persistente inerzia dell'Amministrazione e ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, in particolare la definitività del titolo giudiziale e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario mediante il pagamento delle spettanze dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, o un funzionario delegato dotato di adeguate competenze tecniche. Ha inoltre disposto, a carico del Ministero e in favore della ricorrente, una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il TAR ha precisato anche gli obblighi del commissario quanto alla presentazione della parcella e al deposito telematico degli atti. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato se versato e attribuzione ai procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.
La disposizione fonda il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre una penalità di mora a carico dell'Amministrazione inadempiente; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
inutil[e] decorso del termine ne ante quem
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce, unitamente alla definitività del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 55; art. 56; art. 71
Disciplina rispettivamente il rimborso delle spese del commissario, le ulteriori spese di adempimento dell'incarico e il termine di decadenza per la presentazione della parcella.
art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato
È richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico
È richiamato quale parametro per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell'esecuzione dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza di ottemperanza e non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è definitivo, la sua mancata impugnazione è documentata e il termine previsto per l'adempimento dell'amministrazione è inutilmente decorso.
- In presenza di un giudicato che impone all'amministrazione una prestazione puntuale e integralmente determinata, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e ordinare l'esecuzione specifica del titolo.
- In caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di adempiere, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta dotato delle competenze tecniche necessarie.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus intrinsecamente obbligatorio, che non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 584/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 585/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 586/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 587/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 588/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 589/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →