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Sentenza

Sentenza n. 4009/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento di CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali trasmesso tramite PEC a European Pizza Group S.p.A. in data 5 maggio 2026, recante “provvedimento definitivo di diniego relativo al preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 dell’istanza per la partecipazione al meccanismo per le imprese a forte consumo di energia elettrica – annualità 2025 e 2026 – art. 3 D.L. 131/2023”; - del provvedimento di CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali prot. Reg. Uff. n. 2026-0010187-U del 02/03/2026, ancorché non conosciuto da European Pizza Group S.p.A.; - dell’“Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno di competenza 2025”, costituito da CSEA e pubblicato in data 18/05/2026 nella parte in cui esclude la ricorrente; - dell’“Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno di competenza 2026”, costituito da CSEA e pubblicato in data 18/05/2026 nella parte in cui esclude la ricorrente; - di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per l’accertamento del diritto di European Pizza Group S.p.A. all’inclusione nell’elenco delle imprese energivore, ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 (“DL n. 131/2023”) e, quindi, del conseguente diritto al riconoscimento delle agevolazioni previste dal medesimo decreto per gli anni di competenza 2025 e 2026.

Giustizia amministrativa202602488

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’ammissione al meccanismo agevolativo per le imprese a forte consumo di energia elettrica e conseguente esclusione dagli elenchi delle imprese energivore per le annualità 2025 e 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, costituita nel 2023 e subentrata a una società del medesimo gruppo mediante conferimento del ramo d’azienda denominato “Frozen Pizza”, aveva presentato le dichiarazioni per l’ammissione alle agevolazioni energivore qualificandosi inizialmente come impresa di recente costituzione. A seguito del preavviso di rigetto, ha modificato la propria impostazione chiedendo il riconoscimento della continuità aziendale rispetto alla società conferente. CSEA, dopo un supplemento istruttorio, ha respinto l’istanza rilevando che era stato acquisito soltanto un ramo d’azienda, che la conferente aveva conservato autonoma soggettività giuridica ed economica, che aveva mantenuto la qualifica di impresa energivora e che i dati energetici posti a fondamento della domanda erano già stati utilizzati dalla conferente. La ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.l. n. 131/2023 e degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990, erronea interpretazione della continuità aziendale, travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria; omesso accertamento dell’assenza di duplicazione del beneficio; illogicità, irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 per mancata ricezione del preavviso di rigetto; difetto di motivazione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha escluso la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, poiché, nonostante l’erronea trasmissione del preavviso a un indirizzo PEC, la ricorrente aveva partecipato effettivamente al procedimento, presentando una nuova prospettazione, producendo documenti e ottenendo un supplemento istruttorio e la sospensione dei termini per l’esame della nuova istanza. Nel merito, il giudice ha affermato che il beneficio energivoro è riconosciuto all’impresa unitariamente considerata, identificata dalla partita IVA, sulla base di dati energetici, economici e fiscali riferiti all’intero soggetto giuridico, e non al singolo stabilimento, impianto, sito o POD. La continuità aziendale non può quindi essere riconosciuta al soggetto che abbia acquisito soltanto una parte del complesso aziendale, quando la conferente continui a operare come autonomo soggetto, conservi la qualifica di impresa energivora e continui a beneficiare dell’agevolazione. Il trasferimento di un singolo ramo o stabilimento non determina il trasferimento della posizione agevolativa, poiché ciò potrebbe moltiplicare i beneficiari e contrasterebbe con la natura eccezionale della misura e con i principi in materia di concorrenza, aiuti di Stato e tutela dell’affidamento. Sono state compensate le spese di lite per ragioni di equità sostanziale.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. n. 131/2023, convertito dalla l. n. 169/2023

    Il meccanismo agevolativo per le imprese a forte consumo di energia elettrica riconosce il beneficio all’impresa unitariamente considerata e identificata dalla partita IVA, non al singolo stabilimento, impianto, sito o POD.

  • art. 6 Allegato A alla deliberazione ARERA n. 619/2023/R/eel

    Disciplina il requisito dell’impresa di recente costituzione, ritenuto insussistente nel caso esaminato.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La garanzia partecipativa è soddisfatta quando il privato abbia avuto un contraddittorio effettivo e sostanziale, potendo presentare osservazioni, documenti e una diversa prospettazione della fattispecie, anche se il preavviso sia stato trasmesso a un indirizzo PEC errato.

  • artt. 1 e 3 l. n. 241/1990

    Sono richiamati in relazione ai principi di buon andamento, correttezza, istruttoria e motivazione dell’azione amministrativa; nel caso concreto il giudice ha ritenuto adeguati l’istruttoria e il provvedimento motivato di CSEA.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa avvertenza alle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel regime delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, il beneficio è riferito all’impresa unitariamente considerata e identificata dalla partita IVA, sulla base dei dati energetici, economici e fiscali dell’intero soggetto giuridico, e non al singolo stabilimento, impianto, sito produttivo o POD.
  • Il conferimento o l’acquisto di un solo ramo d’azienda non determina, di per sé, il trasferimento della posizione agevolativa dell’impresa conferente al soggetto conferitario quando la conferente conservi autonomia giuridica ed economica, continui a operare e mantenga la qualifica di impresa energivora.
  • La clausola di salvaguardia o di continuità aziendale, in quanto deroga alla disciplina ordinaria e al regime degli aiuti di Stato, non è suscettibile di interpretazione estensiva o additiva tale da moltiplicare i soggetti beneficiari rispetto a quello originariamente titolare dell’agevolazione.
  • La partecipazione procedimentale può ritenersi effettiva e sostanziale quando il privato, anche a seguito di un preavviso di rigetto trasmesso erroneamente, abbia comunque potuto interloquire con l’amministrazione, presentare una nuova prospettazione, produrre documentazione e ottenere un supplemento istruttorio prima dell’adozione del provvedimento finale.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiPartecipazione al procedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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