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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 109/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento, art. 444 c.p.p.) perché il giudice aveva disposto la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida (art. 222 cod. strada) invece della più favorevole sospensione, pur non essendo state contestate le aggravanti previste dai commi 2 e 3 dell'art. 589-bis (guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti). Inoltre si contestava la carenza motivazionale circa la scelta della misura più afflittiva e la mancata valutazione dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la revoca sia stata applicata in violazione del principio stabilito dalla Corte costituzionale (sent. n. 88/2019) ed in assenza di motivazione che facesse riferimento ai parametri di cui all'art. 218 cod. strada. Ha quindi annullato la sentenza limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria e ha disposto il rinvio al Tribunale di L'Aquila, in diversa composizione, per nuovo giudizio sulla sanzione amministrativa. Ha dichiarato invece irrevocabile la sentenza quanto all'affermazione della responsabilità penale (art. 624 c.p.p.)

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); da essa deriva che alcune statuizioni non negoziabili dalle parti restano soggette al controllo di legittimità

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma sull'omicidio stradale; i commi 2 e 3 prevedono aggravanti (guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti) che giustificano, se contestate, misure più severe in termini di sanzione amministrativa

  • art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 282 (codice della strada)

    Prevede la revoca o la sospensione della patente come sanzione amministrativa accessoria; dopo l'intervento della Corte costituzionale occorre valutare la possibilità di sospensione qualora non sussistano le aggravanti che giustificano la revoca automatica

  • Corte costituzionale, sentenza n. 88 del 2019

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione che imponeva automaticamente la revoca della patente nei casi di condanna o patteggiamento per omicidio/lesioni stradali, nella parte in cui non consente al giudice di disporre la sospensione quando non siano presenti le aggravanti di cui agli artt. 589-bis e 590-bis; ha affermato la necessità di una valutazione individualizzata e proporzionata

  • art. 218, comma 2, cod. strada

    Contiene i parametri che il giudice deve considerare nella determinazione delle sanzioni amministrative accessorie (es. gravità, modalità, rilevanza per la sicurezza stradale); detti parametri devono essere richiamati e valutati se si sceglie la revoca anziché la sospensione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Regola i motivi di ricorso per cassazione; le Sezioni Unite hanno affermato l'ammissibilità del ricorso anche contro sentenze di patteggiamento quando siano omesse statuizioni non negoziabili dalle parti (es. misure obbligatorie o sanzioni amministrative)

  • Sezioni Unite, sentenze n. 21368 e n. 21369 del 26/09/2019

    Hanno stabilito che il ricorso per cassazione è ammissibile contro sentenze di patteggiamento che omettano l'applicazione di misure obbligatorie o di sanzioni amministrative, perché tali profili non sono negoziabili e restano sottoposti al controllo di legittimità

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'irrevocabilità della sentenza di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti; la Corte ha però precisato che l'annullamento può essere limitato alla sola statuizione sull'accessorio senza rimettere in discussione la responsabilità penale

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento per reati stradali, se non sono contestate le aggravanti relative a guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, il giudice non può automaticamente applicare la revoca della patente: deve valutare la sospensione alla luce della decisione della Corte costituzionale n. 88/2019
  • Se il giudice sceglie la sanzione amministrativa più afflittiva (revoca), è necessario fornire motivazione puntuale e specifica, richiamando e valutando i parametri previsti dall'art. 218, comma 2, cod. strada
  • Il ricorso per cassazione è ammesso anche contro sentenze di patteggiamento quando vi siano omissioni di statuizioni non negoziabili (misure obbligatorie o sanzioni amministrative); dunque tali profili sono sindacabili in Cassazione
  • L'annullamento da parte della Cassazione può essere limitato alla sola statuizione amministrativa accessoria, con rinvio per nuovo giudizio, mentre la declaratoria di responsabilità penale può restare irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
  • Per la difesa, è strategico contestare la mancanza di motivazione e richiamare l'intervento della Corte costituzionale qualora la revoca sia stata disposta senza aggravanti; per il giudice, è obbligatorio argomentare la scelta della revoca con riferimento ai parametri normativi

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