Sentenza n. 201/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 3673/2023, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: - della determinazione prot. n° 20063 del 12/05/2022, notificata al ricorrente il successivo 17 maggio, con la quale il Comune di Castellammare del Golfo (TP), in persona del Commissario ad acta nominato per dare seguito agli adempimenti previsti dalla sentenza del TAR Sicilia, Palermo, Sez, II, 21 gennaio 2022, n. 129, ha provveduto al parziale annullamento della concessione edilizia in sanatoria, n. 20/2004;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 3673/2023, che aveva respinto il ricorso contro la determinazione commissariale di parziale annullamento della concessione edilizia in sanatoria n. 20/2004
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la concessione edilizia in sanatoria n. 20/2004, rilasciata per un fabbricato sulla base di una domanda di condono presentata dalla precedente proprietaria. Dopo l'annullamento giudiziale di un precedente provvedimento comunale del 2010, che aveva disposto il ritiro integrale del titolo e la revoca sulla base della ritenuta non condonabilità di alcune opere e della difformità delle tavole grafiche dallo stato dei luoghi, il TAR aveva annullato anche un'ingiunzione di demolizione del 2014, rilevando la necessità di incidere previamente sul titolo edilizio, almeno in parte qua. A seguito dell'istanza del proprietario confinante e della sentenza del TAR n. 129/2022, che aveva imposto al Comune di concludere il procedimento avviato, il commissario ad acta adottava la determinazione del 12 maggio 2022, annullando parzialmente la concessione limitatamente alla maggiore altezza del tetto e al piano secondo destinato a sottotetto, ritenuti successivi alla domanda di condono e fondati su una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi. L'appellante deduceva: nullità della determinazione per violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza TAR n. 654/2013; impossibilità di distinguere la domanda dolosamente infedele dalla falsa rappresentazione oggettiva; insussistenza dei presupposti dell'autotutela; violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990; tardività dell'intervento; lesione del legittimo affidamento; difetto di istruttoria; contraddittorietà dell'azione amministrativa; difetto di motivazione e sproporzione della misura.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla dedotta violazione o elusione del giudicato, ha chiarito che la sentenza del 2013 aveva precluso la reiterazione del ritiro integrale fondato sulla domanda dolosamente infedele imputata all'attuale proprietario, ma non aveva consumato ogni potere dell'amministrazione di incidere sul titolo in presenza di una difformità oggettiva tra rappresentazione e stato dei luoghi. Il giudicato di annullamento non impedisce una nuova attività amministrativa emendata dai vizi accertati e rispettosa dei limiti conformativi della pronuncia. La determinazione del 2022 era diversa dal precedente atto del 2010 per presupposto, struttura ed effetti: non contestava un dolo personale dell'appellante, non ritirava integralmente la concessione e rimuoveva soltanto la parte relativa alla maggiore altezza del tetto e al piano secondo. Essa risultava quindi conforme, anziché elusiva, alle precedenti sentenze. Il giudice ha inoltre distinto la domanda dolosamente infedele, che richiede la volontà fraudolenta dell'istante, dalla falsa rappresentazione oggettiva dei fatti, rilevante ai fini dell'annullamento d'ufficio del titolo favorevole. Le censure relative all'art. 21-nonies, all'affidamento, alla tardività e alla motivazione sono state ritenute infondate. La non veridicità della rappresentazione risultava dal confronto tra il titolo di acquisto, che descriveva l'immobile come composto da piano terra e primo piano con area libera sovrastante, e il rilievo dello stato dei luoghi sottoscritto dall'appellante, nel quale figurava un secondo piano. In presenza di un titolo formatosi su una rappresentazione non veritiera, il mero decorso del tempo non consuma il potere di autotutela, il termine ragionevole decorre dalla scoperta dei fatti rilevanti e l'affidamento del privato è attenuato. Anche l'onere motivazionale è ridotto, poiché l'interesse pubblico alla rimozione è insito nella necessità di riallineare il titolo alla realtà. La limitazione dell'annullamento alla sola porzione patologica è stata ritenuta indice di proporzionalità e ragionevolezza. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 40 l. 47/1985
La fattispecie della domanda dolosamente infedele richiede una specifica e personale volontà fraudolenta del richiedente; tale paradigma non è stato ritenuto applicabile all'attuale proprietario, che non aveva presentato la domanda di condono.
art. 21-septies l. 241/1990
La dedotta nullità per violazione o elusione del giudicato è stata esclusa, poiché il provvedimento commissariale costituiva una riedizione parziale e conforme del potere amministrativo, non la reiterazione del potere già annullato.
art. 21-nonies l. 241/1990
L'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio favorevole fondato su una rappresentazione non veritiera non è impedito dal mero decorso del tempo; il termine ragionevole decorre dalla scoperta dei fatti rilevanti e l'onere motivazionale e la tutela dell'affidamento risultano attenuati.
l. 47/1985
La disciplina del condono edilizio costituisce il quadro normativo della concessione edilizia in sanatoria oggetto di annullamento parziale.
Massime di principio
- Il giudicato di annullamento di un provvedimento amministrativo non consuma in assoluto il potere amministrativo: l'amministrazione può rieditarlo, purché non riproduca il medesimo vizio, rispetti i limiti conformativi della pronuncia e fondi il nuovo esercizio su una struttura e su presupposti giuridici adeguatamente distinti.
- La fattispecie della domanda dolosamente infedele, che richiede la volontà fraudolenta dell'istante, è distinta dalla falsa rappresentazione oggettiva dello stato dei luoghi: l'assenza di dolo personale del destinatario del titolo non impedisce, di per sé, l'annullamento d'ufficio del provvedimento favorevole illegittimo formatosi su dati non veritieri.
- Quando un titolo edilizio favorevole sia stato rilasciato sulla base di una rappresentazione non veritiera dei fatti rilevanti, il mero decorso del tempo non determina automaticamente la consumazione del potere di autotutela; il termine ragionevole deve essere correlato al momento in cui l'amministrazione acquisisce una conoscenza apprezzabile e giuridicamente significativa della falsità.
- In presenza di una falsa rappresentazione dei fatti che abbia inciso sulla formazione del titolo edilizio, l'affidamento del privato è attenuato e l'onere motivazionale dell'annullamento d'ufficio può essere assolto mediante l'individuazione documentata della difformità e del nesso causale con il contenuto del titolo, senza una comparazione piena con un affidamento non meritevole di integrale protezione.
- L'autotutela edilizia deve essere proporzionata e può essere esercitata mediante l'annullamento parziale del titolo, limitato alla sola porzione risultata illegittima, anziché mediante la caducazione integrale del provvedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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