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Circolare

Circolare numero 138 del 7-5-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare estende ai Fondi speciali di previdenza le disposizioni già impartite per l’AGO in materia di requisiti per la pensione di vecchiaia, chiarendo che per i lavoratori che maturano l’età pensionabile tra il 1993 e il 2001 opera la cristallizzazione dei requisiti anagrafici e contributivi al momento del perfezionamento del diritto. Vengono inoltre precisate le regole per la pensione di vecchiaia anticipata, con specifici chiarimenti per il Fondo elettrici e per il Fondo Telefonici, inclusi i nuovi requisiti di età e contribuzione e i criteri per il calcolo dell’onere a carico delle aziende.

Requisiti per la pensione di vecchiaia e anticipata nei Fondi speciali di previdenza

Requisiti per la pensione di vecchiaia e anticipata nei Fondi speciali di previdenza

La circolare chiarisce l’applicazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, ai Fondi speciali di previdenza gestiti dall’Istituto, estendendo ai relativi iscritti i criteri già impartiti per l’AGO con le circolari n. 221 del 1 ottobre 1993 e n. 258 del 16 novembre 1993. Il documento si concentra sulla cristallizzazione dei requisiti di età e contribuzione per la pensione di vecchiaia e fornisce ulteriori precisazioni per alcune forme di pensionamento anticipato, con particolare riferimento al Fondo elettrici e al Fondo Telefonici.

Estensione dei criteri ai Fondi speciali

Le indicazioni già fornite per l’AGO valgono anche per gli iscritti ai Fondi speciali di previdenza. In sintesi, i lavoratori dipendenti iscritti a tali Fondi che compiono l’età pensionabile negli anni dal 1993 al 2001 possono conseguire la pensione di vecchiaia a decorrere da qualsiasi mese successivo a quello di maturazione dei requisiti contributivi richiesti nell’anno di compimento dell’età, anche se nel frattempo i requisiti di età e di contribuzione risultano più elevati per effetto degli incrementi progressivi previsti dalle tabelle A e B del d.lgs. n. 503/1992.

Questo criterio comporta la cosiddetta cristallizzazione dei requisiti al momento in cui insorge il diritto alla pensione. La circolare precisa che il principio si applica anche agli assicurati che compiono l’età pensionabile nei mesi precedenti dicembre, e non soltanto a chi la compie nel mese di dicembre 1993, come già richiamato nella circolare n. 221.

Applicazione alle pensioni ordinarie e anticipate di vecchiaia

I criteri descritti operano in via generale sia per le pensioni ordinarie di vecchiaia sia per quelle di vecchiaia anticipata. La circolare richiama la precedente n. 243 del 27 ottobre 1993, con la quale erano stati illustrati i criteri applicativi del d.lgs. n. 503/1992 per la liquidazione dei trattamenti pensionistici a carico dei Fondi speciali e i riflessi del provvedimento sui singoli istituti interessati.

Chiarimenti per il Fondo di previdenza elettrici

Per gli iscritti al Fondo di previdenza elettrici che intendono andare in pensione di vecchiaia ai sensi dell’art. 5, lettera b), della legge n. 1079/1971, la circolare chiarisce che, se il requisito anagrafico di 65 anni per gli uomini o 60 anni per le donne è perfezionato nel 1993, la pensione può essere liquidata anche con decorrenza successiva al 1994, mantenendo fermo il requisito contributivo di 16 anni.

Per la pensione anticipata di vecchiaia di cui all’art. 5, lettera c), resta cristallizzato solo il requisito di età, poiché il requisito contributivo rimane quello di 20 anni già previsto dalla normativa previgente. Ne consegue che il lavoratore che abbia compiuto l’età richiesta nel 1993 conserva il diritto alla liquidazione anche nel 1994, senza dover attendere il raggiungimento di una nuova soglia anagrafica, purché sia in possesso della contribuzione prescritta. La stessa logica vale per gli assicurati che raggiungono le età previste nei successivi bienni indicati nella tabella A fino al 2001.

Fondo Telefonici: requisiti per la pensione anticipata

La circolare scioglie le riserve formulate nella circolare n. 243 del 1993 per il Fondo Telefonici e indica i criteri per stabilire i nuovi requisiti di età e contribuzione per le pensioni anticipate previste dall’art. 9 della legge 22 ottobre 1993, n. 672.

I requisiti vengono innalzati gradualmente di un anno ogni due anni:

  • per la contribuzione, con effetto dal 1 gennaio 1993;
  • per l’età, con effetto dal 1 gennaio 1994.

I limiti anagrafici risultano pari a:

  • 56 anni per gli uomini e 51 anni per le donne nel periodo 1994/1995;
  • 57 anni per gli uomini e 52 anni per le donne nel periodo 1996/1997;
  • ulteriori incrementi secondo la progressione prevista.

I requisiti contributivi sono invece fissati in:

  • 16 anni nel periodo 1993/1994;
  • 17 anni nel periodo 1995/1996;
  • 18 anni nel periodo 1997/1998;
  • 19 anni nel periodo 1999/2000;
  • 20 anni dal 2001 in poi.

Onere per le aziende

Per la liquidazione anticipata della pensione, l’onere a carico delle aziende deve essere calcolato in base all’anticipazione rispetto all’età pensionabile richiesta in via normale per il pensionamento di vecchiaia nel Fondo nell’anno in cui viene raggiunto il requisito di età ridotto. Le tabelle per la determinazione del valore attuale del maggior onere aziendale non sono contenute nella circolare e saranno fornite separatamente.

Punti principali

Estensione ai Fondi speciali dei criteri già fissati per l’AGO

Le disposizioni delle circolari n. 221 del 1 ottobre 1993 e n. 258 del 16 novembre 1993, adottate in attuazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano anche agli iscritti ai Fondi speciali di previdenza gestiti dall’Istituto. In particolare, i lavoratori che compiono l’età pensionabile prevista dalla normativa previgente negli anni dal 1993 al 2001 possono ottenere la pensione di vecchiaia a decorrere da qualsiasi mese successivo a quello in cui maturano i requisiti contributivi richiesti nell’anno di compimento dell’età, anche se nel frattempo i requisiti si sono elevati per effetto delle tabelle A e B del d.lgs. n. 503/1992.

Cristallizzazione dei requisiti al momento del diritto

Il criterio interpretativo affermato comporta la cristallizzazione, al momento dell’insorgenza del diritto, dei requisiti di età e di contribuzione. La regola vale anche per gli assicurati che compiono l’età pensionabile nei mesi precedenti dicembre, non solo per chi la compie nel mese di dicembre 1993. In presenza delle altre condizioni di legge, il trattamento può quindi essere liquidato senza applicare gli incrementi successivi intervenuti nelle tabelle del decreto legislativo n. 503/1992.

Applicazione anche alle pensioni ordinarie e anticipate di vecchiaia

I criteri illustrati trovano applicazione generale sia alle pensioni ordinarie di vecchiaia sia a quelle di vecchiaia anticipata. La circolare richiama inoltre la precedente n. 243 del 27 ottobre 1993, che aveva illustrato i criteri di applicazione del d.lgs. n. 503/1992 ai trattamenti pensionistici a carico dei Fondi speciali e i riflessi della nuova disciplina sui singoli istituti interessati.

Chiarimenti per il Fondo di previdenza elettrici

Per gli iscritti al Fondo elettrici che intendono conseguire la pensione di vecchiaia ai sensi dell’art. 5, lettera b), della legge n. 1079/1971, il raggiungimento dell’età di 65 anni per gli uomini o 60 anni per le donne nel 1993 consente la liquidazione anche oltre il 1994, con il requisito contributivo di 16 anni. Per la pensione anticipata di vecchiaia ai sensi dell’art. 5, lettera c), resta cristallizzato il solo requisito anagrafico, mentre il requisito contributivo continua a essere quello di 20 anni previsto dalla normativa previgente. Ne deriva che chi compie l’età richiesta nel 1993 conserva il diritto alla liquidazione anche nel 1994, senza dover attendere il compimento dell’anno successivo di età, purché sia in possesso della contribuzione prescritta.

Fondo Telefonici: nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata

A scioglimento delle riserve contenute nella circolare n. 243 del 1993, la circolare detta i criteri per stabilire i nuovi requisiti di età e contribuzione per le pensioni anticipate previste dall’art. 9 della legge 22 ottobre 1993, n. 672. I requisiti sono elevati gradualmente di un anno ogni due anni, con effetto dal 1 gennaio 1993 per la contribuzione e dal 1 gennaio 1994 per l’età. I limiti di età sono fissati in 56 anni per gli uomini e 51 per le donne nel periodo 1994/1995, poi 57 e 52 anni nel periodo 1996/1997, con ulteriore progressione secondo la tabella richiamata. I requisiti contributivi sono 16 anni nel periodo 1993/1994, 17 anni nel 1995/1996, 18 anni nel 1997/1998, 19 anni nel 1999/2000 e 20 anni dal 2001 in poi.

Onere a carico delle aziende per la liquidazione anticipata

Per la liquidazione anticipata della pensione, l’onere a carico delle aziende deve essere calcolato con riferimento all’anticipazione rispetto all’età pensionabile richiesta in via normale per il pensionamento di vecchiaia nel Fondo nell’anno in cui viene perfezionato il requisito di età ridotto. Le tabelle per determinare il valore attuale del maggior onere aziendale saranno fornite separatamente.

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