Sentenza n. 4293/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del Decreto di depennamento dalle Graduatorie di Circolo e di Istituto del personale ATA per il triennio 2024/2027 - sui seguenti profili: AA (Assistente amministrativo); AT (Assistente Tecnico), OS (Operatore Scolastico) - emesso in autotutela dal Dirigente Scolastico e comunicato in data 8 luglio 2025, nella parte in cui si afferma “la non acquisizione della certificazione di alfabetizzazione digitale entro il 30 aprile 2025”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di depennamento dalle Graduatorie di Circolo e di Istituto del personale ATA per il triennio 2024/2027, adottato in autotutela per mancata acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale entro il 30 aprile 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il depennamento dai profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e operatore scolastico, sostenendo che l'amministrazione avesse erroneamente ritenuto non acquisita la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Ha dedotto di avere allegato alla domanda di inserimento sia una qualifica professionale di operatore al computer sia la certificazione Microsoft Certification Official Transcript, rilasciata nel 2003, assumendo che tali titoli fossero equiparati o sostitutivi della certificazione richiesta. Ha quindi dedotto la violazione e falsa applicazione del d.m. n. 89/2024, per omessa valutazione dei titoli professionali, nonché la violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata, ritenendolo manifestamente infondato. Ha rilevato che né il bando né i chiarimenti ministeriali consentivano l'equipollenza della Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD) con altri titoli. Secondo il giudice, il d.m. n. 89/2024 e i chiarimenti ministeriali del 5 maggio 2025 richiedevano l'acquisizione di una certificazione formale rilasciata da un ente di certificazione delle persone accreditato presso un ente di accreditamento, individuato in Italia in Accredia, e non un titolo diverso rilasciato o valutato dal Ministero. Inoltre, non era possibile fare riferimento a titoli conseguiti anteriormente al 2012, come quello prodotto dalla ricorrente, risalente al 2003. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
d.m. n. 89/2024
Graduatoria d'Istituto III Fascia Personale A.T.A. Triennio 2024/2027
La disciplina richiede, per i profili interessati, l'acquisizione della Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale e non prevede l'equipollenza con la qualifica di operatore al computer o con altra certificazione non conforme ai requisiti prescritti.
art. 3 l. n. 241/1990
La censura di violazione dell'obbligo di motivazione e di difetto di istruttoria è stata ritenuta infondata in ragione della correttezza del presupposto posto a base del depennamento.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
La manifesta infondatezza della pretesa ha giustificato la decisione semplificata.
Massime di principio
- Quando la disciplina di una procedura selettiva richiede una specifica certificazione formale, il candidato non può sostituirla con titoli diversi in assenza di un'espressa previsione del bando o di atti interpretativi dell'amministrazione che ne riconoscano l'equipollenza.
- La Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale richiesta per l'inserimento nelle graduatorie del personale ATA deve risultare da un documento formale rilasciato da un ente di certificazione delle persone accreditato presso l'organismo nazionale di accreditamento; titoli informatici diversi non soddisfano il requisito se non espressamente riconosciuti come equivalenti.
- Ai fini del possesso del requisito di certificazione previsto per una procedura selettiva, non possono essere utilizzati titoli conseguiti anteriormente alla soglia temporale stabilita dalla disciplina applicabile, quando questa esclude o non riconosce la loro idoneità.
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