Sentenza n. 521/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento delle determinazioni del Comune di Aci Castello n. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 45, 46 e 49 in data 14 gennaio 2025, con cui l’Amministrazione ha accertato l’inottemperanza all’ordine di ripristino n. 53 del 24 febbraio 2023 ed ha irrogato le sanzioni ex art. 31 del D.P.R. n. 380/2001; nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazioni comunali del 14 gennaio 2025 di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di ripristino e irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari immobiliari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le determinazioni con cui il Comune ha accertato l’inottemperanza all’ordine di ripristino n. 53 del 24 febbraio 2023, concernente il ripristino catastale e la soppressione-accorpamento dei subalterni, e ha applicato sanzioni di 4.000 euro per le unità immobiliari e di 2.000 euro per i parcheggi. Hanno dedotto, tra l’altro, la tardività dell’azione amministrativa; l’inapplicabilità del d.P.R. 380/2001, essendo il complesso anteriore alla sua entrata in vigore; l’estraneità degli attuali proprietari alle originarie operazioni catastali; l’inapplicabilità dell’art. 31 a un ordine di ripristino avente contenuto non materiale; la violazione del principio di tipicità delle sanzioni; la sproporzione e l’insufficienza motivazionale dell’atto; la violazione del legittimo affidamento; l’assenza di un mutamento di destinazione d’uso; l’autonomia dell’ordinamento catastale rispetto a quello urbanistico; l’inadeguatezza dell’istruttoria e dei criteri di quantificazione della sanzione; nonché il diritto al risarcimento dei danni. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità delle censure rivolte contro l’ordine presupposto, già respinte con sentenza non sospesa, e ha sostenuto che l’art. 31 si applica anche agli obblighi di ripristino della conformazione giuridica del bene. Quanto alla sanzione relativa alle unità abitative, i ricorrenti hanno contestato l’assenza di contraddittorio procedimentale e l’insufficiente esplicitazione dei criteri di quantificazione.
La decisione
Il TAR ha escluso la necessità di sospendere il giudizio in attesa dell’appello proposto contro la precedente sentenza sull’ordine di ripristino, ritenendo la sospensione facoltativa al di fuori delle ipotesi previste dal codice del processo amministrativo. Ha dichiarato inammissibili le censure che investivano il contenuto e la legittimità dell’ordine presupposto, poiché il provvedimento successivo di accertamento dell’inottemperanza può essere contestato soltanto per vizi propri. Ha respinto le doglianze relative all’applicazione temporale dell’art. 31, ritenendo applicabile la disciplina vigente al momento in cui è maturata l’inottemperanza, e ha affermato che l’art. 31 comprende anche il ripristino dello stato dei luoghi nella sua conformazione giuridica, sicché l’inottemperanza a obblighi catastali o amministrativi può giustificare l’accertamento previsto dalla disposizione. Ha qualificato come vincolati l’accertamento dell’inottemperanza e l’acquisizione del bene, escludendo che fossero necessari una specifica ponderazione dell’interesse pubblico, un controllo di proporzionalità nella fase di adozione o una particolare motivazione ulteriore rispetto all’indicazione dei fatti e delle norme applicate. Ha ritenuto irrilevante la conoscenza pregressa dell’abuso da parte del Comune e il certificato di abitabilità ai fini della formazione di un legittimo affidamento. Ha invece accolto il ricorso limitatamente alle sanzioni pecuniarie relative alle unità abitative: la loro determinazione era discrezionale nel quantum e richiedeva, in assenza di criteri normativi puntuali, un contraddittorio procedimentale, che non era stato instaurato. Ha dichiarato irrilevante, per difetto di interesse, la contestazione del quantum relativo ai parcheggi, essendo stata applicata la misura minima. Ha respinto la domanda risarcitoria per difetto di puntuali allegazioni e prova del danno. Ha quindi annullato le determinazioni esclusivamente nella parte relativa alle sanzioni per le unità abitative e ha compensato le spese per reciproca soccombenza e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Il testo richiama il terzo e il quarto comma, nonché il quarto comma-bis.
La disposizione si applica anche all’inottemperanza a ordini di ripristino dello stato dei luoghi nella loro conformazione giuridica, non soltanto alla demolizione materiale; l’accertamento dell’inottemperanza e l’acquisizione del bene sono atti vincolati, mentre la quantificazione della sanzione è discrezionale nel quantum, salvo i casi regolati specificamente dalla legge.
art. 27 d.P.R. 380/2001
È stato richiamato dai ricorrenti in relazione alla possibilità per il Comune di attivare poteri di vigilanza e sollecitare una rettifica catastale d’ufficio, ma il giudice non lo ha ritenuto decisivo.
art. 337 c.p.c.
In presenza di un rapporto di pregiudizialità tra giudizi, quando il giudizio pregiudicante sia definito da una sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato è facoltativa.
art. 295 c.p.c.
L’obbligo di sospensione riguarda le ipotesi di pregiudizialità nei termini previsti dalla norma, non ravvisate dal Collegio nel caso esaminato.
art. 8, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato tra le ipotesi speciali nelle quali la sospensione del processo amministrativo può risultare doverosa.
art. 77 c.p.a.
È stato richiamato con riferimento alla querela di falso quale ulteriore ipotesi speciale di sospensione.
Massime di principio
- Il provvedimento amministrativo successivo che accerta l’inottemperanza a un ordine repressivo divenuto efficace può essere impugnato soltanto per vizi propri; non possono essere nuovamente dedotti i vizi relativi all’ordine presupposto già definito, anche se la sentenza che lo ha confermato è stata appellata e l’appello è pendente, purché l’efficacia esecutiva non sia stata sospesa.
- Quando un ordine di ripristino è efficace e l’inottemperanza matura successivamente, l’amministrazione applica la disciplina vigente al momento dell’inadempimento, secondo il principio tempus regit actum, anche se l’abuso o la situazione edilizia risalgono a epoca anteriore all’entrata in vigore della disciplina applicata.
- L’art. 31 d.P.R. 380/2001 consente di ricondurre al ripristino dello stato dei luoghi anche obblighi riguardanti la conformazione giuridica o amministrativa del bene; pertanto, l’accertamento dell’inottemperanza e le conseguenze previste dalla norma non sono limitati alla mancata demolizione fisica di opere abusive.
- L’accertamento dell’inottemperanza e l’acquisizione del bene previste dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 hanno natura vincolata: non richiedono una nuova ponderazione dell’interesse pubblico, né una motivazione ulteriore rispetto all’indicazione dei fatti essenziali e delle norme applicate. Il controllo di proporzionalità relativo agli effetti sul diritto alla casa appartiene alla fase esecutiva.
- Quando la legge non stabilisce criteri puntuali per la quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l’an della sanzione può essere vincolato, ma il quantum è discrezionale e richiede l’instaurazione del contraddittorio procedimentale prima della sua determinazione.
- La mera conoscenza dell’abuso da parte dell’amministrazione e il rilascio di un certificato di abitabilità non determinano, in assenza di uno specifico titolo edilizio legittimante, la formazione di un legittimo affidamento sulla stabilità della situazione abusiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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