Cassazione Penale, Sentenza n. 16196/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d\'appello di Salerno che aveva confermato la condanna per bancarotta documentale semplice (art. 217 L.F.). L\'imputato deduce tre motivi: 1) violazione dell\'art. 603 co.1 c.p.p. e vizio di motivazione per omessa rinnovazione della prova dichiarativa (escussione del teste consulente dott. Ciancio) rispetto alla tardiva consegna delle scritture contabili; 2) vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all\'elemento soggettivo, sostenendo che il ritardo del professionista contabile escluderebbe la colpa del ricorrente; 3) violazione degli artt. 163 e 164 c.p. in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena, contestando il superamento del limite legale e la valutazione del precedente specifico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata specificità e per non aver confutato la motivazione puntuale della sentenza impugnata. In particolare: sul primo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione sulla rinnovazione dell\'istruttoria (art. 603 c.p.p.), ritenendo che il compendio probatorio fosse completo e che la richiesta difensiva fosse meramente dilatoria/ esplorativa; sul secondo motivo la Corte ha confermato la ricostruzione del giudice di merito secondo cui la responsabilità dell\'imprenditore non è esclusa dall\'affidamento a un professionista esterno (obbligo di \"culpa in eligendo\" e di controllo); sul terzo motivo la Corte ha ritenuto legittima la negazione della sospensione condizionale della pena basata su una prognosi negativa fondata sul precedente specifico e sulle modalità della condotta, osservando che il giudice di merito può indicare solo gli elementi ritenuti prevalenti. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; sanzione di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; condanna alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in euro 3.200,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 217 Legge Fallimentare
Norma cui è stata ricondotta la fattispecie contestata: bancarotta documentale semplice. La Corte conferma che il reato può essere commesso con dolo o colpa, consistente nell\'omissione, con coscienza e volontà o per negligenza, di tenere le scritture contabili obbligatorie.
art. 603 cod. proc. pen.
art. 603 co. 1 cod. proc. pen.
Regola la rinnovazione dell\'istruttoria in appello. La Corte ha richiamato il principio che la riassunzione di prove è subordinata alla dimostrazione della loro necessità e della indeterminatezza dei dati probatori precedenti, non essendo sufficiente una richiesta esplorativa o dilatoria.
art. 581 cod. proc. pen.
Richiesta di motivazione specifica dei motivi di ricorso: la Corte ha applicato il parametro di specificità richiesto dall\'art. 581 nell\'esaminare l\'adeguatezza delle censure.
art. 591 cod. proc. pen.
art. 591 cod. proc. pen. comma 1 lett. c)
Norma che disciplina i casi di inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto configurabile l\'inammissibilità per a-specificità e mancanza di correlazione tra censure e motivazione impugnata.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche dell\'inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e all\'erogazione alla Cassa delle ammende.
art. 133 cod. pen.
Elenca i criteri per la valutazione della concessione dei benefici (es. sospensione condizionale). La Corte ha ricordato che il giudice di merito può motivare la valutazione prognostica indicando gli elementi ritenuti prevalenti senza dover esaurire tutti i fattori elencati.
Massime di principio
- Un\'istanza di rinnovazione istruttoria in appello ai sensi dell\'art. 603 c.p.p. richiede la dimostrazione specifica che i dati probatori precedenti siano incerti e che la prova richiesta sia decisiva: richieste generiche o esplorative possono essere respinte come meramente dilatorie.
- Nelle fattispecie di bancarotta documentale semplice (art. 217 L.F.) la responsabilità dell\'imprenditore non è automaticamente esclusa per l\'affidamento delle scritture a un professionista esterno; resta rilevante la culpa in eligendo e l\'obbligo di controllo sull\'operato del consulente.
- Per la valutazione del requisito soggettivo (dolo o colpa) nella bancarotta documentale, è sufficiente dimostrare un comportamento omissivo con coscienza e volontà o con negligenza nel tenere o depositare le scritture contabili.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena può essere legittimo se il giudice di merito formula una valutazione prognostica negativa motivata sui precedenti specifici e sulle modalità della condotta; il giudice non è obbligato a esaminare e elencare tutti i fattori dell\'art. 133 c.p., ma solo quelli ritenuti determinanti.
- Un ricorso per cassazione privo di specificità e senza puntuale confronto con la motivazione del giudice di merito rischia l\'inammissibilità e l\'applicazione di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.).
- Quando si reclama l\'inadempimento di un consulente o professionista a favore della difesa, è utile documentare tempestivamente i ritardi e dimostrare in concreto l\'incidenza di tale ritardo sulla possibilità di esercitare la difesa, per superare la presunzione di completezza del compendio probatorio.
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