Cassazione Penale, Sentenza n. 7383/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava tre profili principali: 1) capo C) reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.) con rilievo critico sulla valutazione probatoria delle dichiarazioni della teste Rosaria Muratore e sulla sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose; 2) capo relativo alle lesioni subite da Angelo Ivan Zizza (artt. 582 e 585 c.p.), censurando la motivazione della Corte d'appello circa la dinamica e l'uso di un corpo acuminato; 3) capo F) reato di minaccia (collegato ad art. 612, comma 2 c.p.), con doglianze sulla presunta incertezza in ordine all'uso di un'arma e sulla portata minacciosa del comportamento. Il ricorrente denunciava inoltre vizi di logica, contraddittorietà e un capovolgimento dell'onere della prova da parte della Corte territoriale.
La decisione
Il ricorso è stato accolto solo parzialmente: la Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell'aggravante della violenza sulle cose relativa al capo C), disponendo che altra sezione della Corte d'appello riesamini quel profilo e, se del caso, riveda il trattamento sanzionatorio (poiché l'aggravante era stata utilizzata nel calcolo della pena). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: confermata la responsabilità penale di Calò per i reati contestati (violazione di domicilio senza l'aggravante, lesioni con uso di corpo acuminato, minacce) e respinte le censure relative alle lesioni e alla minaccia come generiche e non idonee a scalfire la motivazione della Corte d'appello.
Norme richiamate
art. 614 c.p.
Riguarda la violazione di domicilio; la Corte ha confermato la responsabilità per l'ingresso senza consenso ma ha richiesto nuova valutazione per l'aggravante di cui al comma 4 (violenza sulle cose), ritenendo che le tracce rilevate non dimostrassero necessariamente una manomissione o danno che richieda ripristino
art. 614, comma 4 c.p.
Aggravante della violenza sulle cose: la Corte ribadisce che per integrarla è necessaria una manomissione/danno alla cosa tale da rendere necessario un intervento di ripristino; semplice manipolazione o impronta non è sufficiente
art. 582 e 585 c.p.
Norme sulle lesioni personali; la Corte d'appello ha dedotto la dinamica e l'uso di un oggetto acuminato dalla congruenza tra racconto della vittima e referto medico, e la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata
art. 612, comma 2 c.p.
Riferito alla condotta persecutoria/minatoria contestata a carico di Zizza; la Corte territoriale ha valutato attendibili le dichiarazioni della persona offesa e il contesto cronologico per ritenere sussistente la minaccia anche senza formula testuale esplicita
art. 612-bis c.p.
Richiamato nei capi per i quali vi sono stati accertamenti e in alcuni casi assoluzioni; la sentenza di Cassazione non ha modificato le valutazioni di merito relative a questa fattispecie
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma sullo spaccio di stupefacenti menzionata tra i capi per i quali l'imputato era stato assolto; non oggetto di accoglimento nel ricorso
art. 606 c.p.p.
Norma sui motivi di impugnazione in Cassazione: la Corte ha richiamato il principio che motivi generici o non articolati non superano il vaglio di ammissibilità e merito; molte censure sono state ritenute generiche e quindi inammissibili
Massime di principio
- Per integrare l'aggravante della violenza sulle cose è necessario dimostrare una manomissione o un danno alla cosa tale da richiedere un'attività di ripristino; tracce superficiali o impronte non sono sufficienti
- Le dichiarazioni testimoniali possono legittimamente costituire riscontro anche se il teste non ha visto direttamente l'atto, purché la Corte motivi la coerenza e il valore probatorio del loro contributo e vi siano elementi di riscontro
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e critiche rispetto alla motivazione di merito; la mera trascrizione o estrapolazione di brani motivazionali senza una critica compiuta è in genere insufficiente
- Quando una circostanza aggravante è stata utilizzata per il calcolo della pena e viene successivamente annullata, occorre ricalcolare la pena in base all'esito del nuovo esame
- La valutazione della sussistenza del possesso e uso di un'arma può fondarsi sul racconto della vittima se tale racconto è coerente con le lesioni mediche riscontrate, ma la Corte di merito deve ancorare le conclusioni a elementi probatori concreti
- L'onere della prova resta in capo all'accusa, ma la Corte può formare il suo convincimento su elementi indiziari e dichiarazioni valutate nel loro complesso e contestualizzate
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