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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14673/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La lite nasce da tre contratti di leasing relativi a beni utilizzati in ambito aziendale agricolo. La società concedente ottenne decreto ingiuntivo per la riconsegna dei beni e per il pagamento di canoni asseritamente non versati; nei confronti di due dei tre opponenti venne ingiunto anche il pagamento in solido in qualità di fideiussori. Gli opponenti contestarono il decreto e chiamarono in causa la compagnia assicuratrice, ma l'opposizione fu rigettata e l'appello respinto. In Cassazione furono proposti dieci motivi: si contestava, in sintesi, l'inammissibilità di alcune domande d'appello per asserita modifica della domanda originaria; la tardività di documenti prodotti in appello; la pretesa tardività di allegazioni sulla presenza di un opificio oltre alla serra; l'interpretazione delle clausole contrattuali che avrebbero posto sul concedente/assicuratore il rischio di perimento dei beni e l'efficacia delle polizze; il rigetto della prova testimoniale e della CTU sul dedotto furto/danneggiamento dei beni; la ritenuta esistenza di una seconda polizza assicurativa e l'omessa comunicazione della stessa; l'utilizzo della condanna penale di primo grado come elemento probatorio; la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato. La Corte ha ritenuto i motivi in larga parte inammissibili o infondati, osservando tra l'altro che l'interpretazione delle clausole contrattuali era riservata al giudice di merito, che molte censure erano estranee alla ratio decidendi o non autosufficienti, e che in presenza di doppia conforme non era consentito il riesame del vizio motivazionale. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato inammissibili alcune domande di appello, respinto il gravame e condannato gli appellanti sia alle spese sia alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. La Suprema Corte ha inoltre posto a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non sono ammissibili domande nuove o sostanzialmente modificate; la tardiva produzione documentale è valutata alla luce della disciplina applicabile al momento della sentenza di primo grado.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato congiuntamente agli artt. 112 e 161 c.p.c. nel primo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e perché diretta a contestare la diversa soggettività della domanda in appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre ultrapetizione o alterazione della domanda, ma senza superare il difetto di specificità del ricorso.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma senza esito utile, perché la questione era in realtà sulla modificazione della domanda in appello.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha escluso la sindacabilità in cassazione di molte censure perché volte a sollecitare un nuovo giudizio di merito o comunque prive di decisività.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile quando non indicava specificamente il contenuto e la collocazione processuale degli atti e dei documenti su cui si fondavano le doglianze.

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato per la tardività dei documenti depositati dopo i termini degli scritti difensivi in primo grado.

  • art. 1588 c.c.

    La Corte ha ricordato che il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata salvo prova della causa a lui non imputabile.

  • art. 1523 c.c. e ss.

    Richiamati dai ricorrenti per sostenere una diversa allocazione del rischio, ma la Corte ha ritenuto che la questione dipendesse dall'interpretazione delle clausole contrattuali, riservata al merito.

  • art. 1341 c.c.

    Invocato per sostenere la natura vessatoria di clausole di rischio e decadenza, ma la relativa questione è stata dichiarata nuova o comunque non scrutinabile per difetto di specifica deduzione nei gradi di merito.

  • art. 1342 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1341 c.c. nel contesto della pretesa vessatorietà di clausole contrattuali standard.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per sostenere una diversa interpretazione del contratto; la Corte ha ribadito che l'interpretazione del testo negoziale compete al giudice di merito se non sono denunciate specifiche violazioni dei canoni ermeneutici.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto le doglianze sostanzialmente dirette a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione delle prove, ma senza prospettare un vizio di legittimità effettivo.

  • art. 230 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate in tema di prova testimoniale.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato con riguardo all'ammissibilità dei capitoli di prova testimoniale; la Corte ha reputato le deduzioni generiche e quindi irrilevanti.

  • art. 356 c.p.c.

    Richiamato nella censura sulla prova in appello, senza esito utile.

  • art. 1910 c.c.

    Richiamato per la disciplina dell'assicurazione presso diversi assicuratori; la Corte ha ritenuto la questione di fatto e comunque eccentrica rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 2702 c.c. e ss.

    Richiamati in tema di efficacia probatoria documentale, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere della prova, ma le doglianze sono state ritenute incentrate su valutazioni di merito non sindacabili.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato per contestare il mancato ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio; la Corte ha ribadito che la CTU è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 191 c.p.c.

    Richiamato per la richiesta di CTU, ritenuta non obbligatoria e insindacabile in cassazione salvo anomalia motivazionale o omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per dedurre nullità della sentenza, ma le censure sono state respinte perché in realtà miravano a una rivalutazione del merito.

  • art. 654 c.p.p.

    La Corte ha osservato che il giudice di merito non ha attribuito efficacia vincolante alla condanna penale di primo grado, ma l'ha valorizzata come prova atipica.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata è stata confermata; la sussistenza dei relativi presupposti è stata ritenuta accertamento di fatto insindacabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendo il rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato quale rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, la censura sul vizio motivazionale è stata dichiarata inammissibile.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile la censura che, sotto veste di violazione di legge o vizio processuale, chieda in realtà una nuova valutazione del merito o delle prove.
  • La deduzione di modificazione della domanda in appello va scrutinata sul contenuto complessivo dell'atto introduttivo e della causa petendi; la sola diversità del petitum o dei soggetti destinatari può integrare domanda nuova.
  • Il ricorrente per cassazione deve rispettare l'onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti; il difetto di autosufficienza comporta l'inammissibilità della censura.
  • La produzione documentale in appello è soggetta ai limiti dell'art. 345 c.p.c.; il documento tardivamente prodotto è inutilizzabile se non è decisivo rispetto alla ratio della decisione impugnata.
  • L'interpretazione delle clausole contrattuali e la valutazione della rilevanza/ammissibilità della prova testimoniale appartengono, in linea di principio, al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione o della violazione dei canoni ermeneutici specificamente dedotti.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e la sua mancata ammissione non integra di regola vizio di legittimità.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione non è deducibile in cassazione se non nei limiti strettissimi dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone un apprezzamento di fatto non normalmente sindacabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioniProveSpese di liteInadempimento
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contrattoNullitàGiudicato

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