Sentenza del 22/06/2016 n. 5461 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - VIOLAZIONE DEL NE BIS IN IDEM - Applicazione al processo tributario - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato gli avvisi di addebito esecutivi, sostenendo la violazione del principio del ne bis in idem, poiché essi erano successivi ad avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate già impugnati in precedenti giudizi e già definiti con sentenza sfavorevole al contribuente. La questione richiedeva di verificare il rapporto tra i diversi ricorsi e tra i giudizi da essi derivati, per accertare se la nuova controversia riguardasse la medesima pretesa tributaria già decisa.
La decisione
La sentenza ha affermato che il divieto del ne bis in idem è applicabile anche al processo tributario. Pertanto, deve essere verificato se il nuovo giudizio abbia ad oggetto una questione già definita con precedente decisione, evitando la duplicazione di procedimenti e decisioni sulla medesima pretesa. Nel caso descritto, la precedente pronuncia sfavorevole al contribuente rileva ai fini della preclusione derivante dal giudicato, con conseguente esito non favorevole per il ricorrente.
Norme richiamate
Principio del ne bis in idem
Divieto di essere giudicati due volte per il medesimo fatto o per la medesima pretesa.
Il principio si applica anche al processo tributario e impone di verificare i rapporti tra ricorsi proposti in tempi diversi e tra i relativi giudizi, al fine di evitare la duplicazione del contenzioso sulla stessa pretesa.
Giudicato
Una decisione definitiva su una determinata pretesa tributaria può precludere la riapertura della stessa questione in un successivo giudizio, anche quando la nuova impugnazione riguarda atti successivi collegati agli atti già contestati.
Massime di principio
- Nel processo tributario, prima di proporre un nuovo ricorso occorre confrontare oggetto, parti, causa petendi ed effetti degli atti con quelli di eventuali precedenti giudizi.
- Un atto successivo, come un avviso di addebito o un atto della riscossione, non consente automaticamente di rimettere in discussione la pretesa tributaria già accertata con una sentenza definitiva.
- Il ne bis in idem opera quando il nuovo giudizio tende sostanzialmente a ottenere una nuova decisione sulla medesima pretesa già definita, anche se gli atti formalmente impugnati sono diversi.
- La verifica deve distinguere le contestazioni realmente nuove, relative a vizi propri dell'atto successivo, dalle contestazioni che ripropongono questioni già decise nel precedente giudizio.
- Una precedente sentenza sfavorevole al contribuente può impedire la contestazione della medesima pretesa, salvo che il nuovo ricorso riguardi esclusivamente vizi autonomi e propri dell'atto successivo.
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